Estinguere dossier con titoli in default? E’ possibile

Domanda. Alcuni miei clienti si lamentano del fatto che ancora detengono dossier titoli in banche dove l’estinzione del rapporto è resa impossibile dalla presenza di titoli di emittenti finiti in default.  Peggio ancora se la mancata estinzione del dossier comporta l’impossibilità di trasferire altrove il credito di imposta da capital gain. Come si possono chiudere i depositi titoli ed ottenere la certificazione delle minusvalenze, senza dover attendere anche decenni la chiusura delle procedure concorsuali?

M.S., Milano

 

Risposta. Si tratta di una problematica che riguarda decine di migliaia di clienti delle banche, se si pensa ai tanti default non solo azionari ma anche dei purtroppo numerosi crack che hanno coinvolto anche obbligazioni. Innanzitutto occorre dire che non esiste alcuna norma che vieti il trasferimento dei titoli ad altro intermediario, sebbene tra di essi ce ne siano tanti che non ammettono il conferimento di strumenti in default

Sportello Advisorynei dossier della propria clientela. Il divieto sussiste solo in caso di apposito vincolo stabilito da un giudice, per esempio nell’ambito di procedure fallimentari. Nella quasi totalità dei casi tsli vincoli non sussistono. I titolari degli strumenti infatti lo sono appieno anche se l’emittente è finito in default. Nemmeno è possibile, salvo sporadici casi, ottenere che l’intermediario acquisisca i titoli della clientela. In soccorso dei clienti arriva l’associazione di consumatori Aduc che ha appena evidenziato un interessantissimo pronunciamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, precisamente del Collegio di Milano (3134/2015), nel quale è enunciata una massima tanto semplice quanto inapplicata:

Il fatto che il titolo non sia negoziabile (…) non appare d’ostacolo al fatto che possa essere “spostato” su un deposito titoli presso un diverso intermediario qualora questo risulti intestato al medesimo soggetto. Argomentando altrimenti, infatti, si dovrebbe concludere che – ogni volta che si verifichi un evento di default relativo ad uno strumento finanziario giacente in un deposito titoli – il deposito medesimo non potrebbe essere definitivamente chiuso per lungo tempo (ovvero fino all’esito della procedura che abbia interessato l’emittente), impedendo, di fatto, al cliente che ne sia titolare, di trasferirsi presso altro intermediario, trasferendo presso quest’ultimo tutti gli strumenti finanziari di cui sia titolare ed ottenendo dall’intermediario presso il quale abbia disposto la chiusura del deposito titoli la dichiarazione delle minusvalenze che abbia accumulato negli ultimi anni. Il Collegio ha pertanto disposto che l’intermediario si adoperi per procedere tempestivamente alla chiusura del deposito titoli e alla consegna della certificazione delle minusvalenze. Analogo ragionamento è possibile applicare nei confronti degli intermediari che non volessero accettare l’arrivo nel dossier di strumenti rappresentativi di emittenti in default, i quali possono opporsi solo se le condizioni contrattuali lo prevedono espressamente.

 

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