Dossier fiscale Bitcoin – I riferimenti del regime fiscale

L’attenzione sui bitcoin è cresciuta in maniera esponenziale nell’ultimo periodo in ragione del significativo apprezzamento della criptovaluta, anche se è da tempo che gli operatori si interrogano sull’effettiva natura dei bitcoin e se questi debbano scontare una forma di tassazione e, se sì, quale.

Il problema principale riguarda gli scambi tra bitcoin e moneta legale. Negli ultimi tempi, un numero sempre maggiore di start-up nasce con lo scopo di perseguire questo modello di business.

I governi degli Stati membri UE hanno finora fornito risposte contrastanti, alcuni, ad esempio, esplicitamente garantendone l’esenzione da IVA (come Spagna, UK , Belgio), altri sollevando perplessità (Estonia, Polonia, Germania).

In effetti, sebbene il fenomeno bitcoin abbia superato la fase embrionale, le discussioni circa la relativa regolamentazione ed i connessi profili fiscali non sono ancora compiutamente risolte.

In questo contesto, con riferimento al regime fiscale applicabile alle operazioni relative ai bitcoin e, in generale, alle valute virtuali, è intervenuta la Corte di Giustizia, con la sentenza Hedqvist, causa C-264/14, del 22 ottobre 2015, che vincola tutti gli Stati membri.

In assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, la predetta sentenza della Corte di Giustizia costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle monete virtuali e nello specifico ai bitcoin.

In specie, il ricorrente era un cittadino svedese, il sig. Hedqvist, la cui start-up company fornisce un servizio di scambio tra bitcoin e corone svedesi, a fronte del riconoscimento di una commissione percentuale sull’importo.
In tale occasione, sebbene agli effetti dell’IVA, la Corte europea ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso.

Dopo i chiarimenti ai fini IVA forniti dai giudici europei sul tema, con la Risoluzione 2 settembre 2016 n. 72, per la prima volta l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema degli aspetti fiscali (imposte dirette e IVA) dei bitcoin. Oggetto di analisi è, in particolare, il trattamento fiscale delle transazioni di cambio valuta tra moneta virtuale e moneta nazionale avente valore legale.

La Risoluzione in esame nasce da un’istanza di interpello presentata da una società che intende svolgere l’attività di cambio valute tra bitcoin ed euro. Il documento ha il pregio di rappresentare il primo tentativo da parte dell’Agenzia delle Entrate di dare un inquadramento nel sistema fiscale italiano alle monete virtuali.

Approfondimento a cura di:
Avvocato Antonio Longo: ha una particolare specializzazione in relazione ai profili legali e tributari connessi al settore dei private clients, nella fiscalità internazionale, in materia di IVA e imposte di successione e donazione. Ha inoltre maturato una significativa esperienza sui profili sanzionatori tributari, nel contenzioso tributario e in materia di diritto penale tributario.

Avvocato Giovanni Iaselli: è specializzato nelle tematiche fiscali connesse al settore technology & gaming ed ha maturato una significativa esperienza nel settore dell’IVA e delle imposte indirette. Si occupa inoltre di operazioni di M&A e di fiscalità internazionale.

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