Consob, radiazione nel milanese

Dopo la sospensione dello scorso marzo 2017  è arrivata la radiazione del sig. Davide Mauri dall’albo unico dei consulenti finanziari.
Come si legge nella Delibera n. 20190,  sono state ritenute conclusivamente accertate a carico del sig. Davide Mauri, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190 adottato con delibera del 29 ottobre 2007: A) art. 107, comma 1, per aver acquisito mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza della clientela, contraffatto la firma della clientela, perfezionato operazioni non autorizzate e omesso di trasmettere operazioni di investimento, comunicato informazioni non rispondenti al vero; simulato operazioni di investimento; B) art. 108, comma 5, per aver percepito mezzi di pagamento non conformi alla normativa.
Di seguito il testo completo del provvedimento.

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 11239 del 24 febbraio 1998, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede del sig. Davide Mauri, nato ad Inzago (MI) il 31 marzo 1972 […omissis…];
VISTA la propria delibera n. 19911 del 15 marzo 2017, notificata in data 16 marzo 2017, adottata sulla base dei fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui il citato sig. Davide Mauri è stato sospeso in via cautelare dall’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni;
VISTA la documentazione trasmessa da Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche “la Banca”) con note del 30 marzo 2016, del 27 aprile 2016, del 12 luglio 2016 e del 9 novembre 2016 da cui emergono gravi irregolarità commesse dal sig. Davide Mauri, nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (di seguito, anche solo «consulente finanziario») per conto della suddetta Banca;
VISTA la nota del 27 aprile 2017, notificata alla parte in pari data, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni svolte sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ha contestato al sig. Davide Mauri la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:
A) 107, comma 1, per aver:
• acquisito, mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
• contraffatto la firma della clientela;
• perfezionato operazioni non autorizzate e omesso di trasmettere operazioni di investimento;
• comunicato informazioni non rispondenti al vero;
• simulato operazioni di investimento;
B) 108, comma 5, per aver percepito mezzi di pagamento non conformi alla normativa;
RILEVATO che il consulente non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito;
VISTA la Relazione per la Commissione del 27 ottobre 2017 con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e dato atto che la parte non ha formalizzato alcuna difesa, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione e formulato le conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione;
RITENUTE conclusivamente accertate a carico del sig. Davide Mauri, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190 adottato con delibera del 29 ottobre 2007: A) art. 107, comma 1, per aver acquisito mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza della clientela, contraffatto la firma della clientela, perfezionato operazioni non autorizzate e omesso di trasmettere operazioni di investimento, comunicato informazioni non rispondenti al vero; simulato operazioni di investimento; B) art. 108, comma 5, per aver percepito mezzi di pagamento non conformi alla normativa;
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della sanzione:
• ai sensi dell’art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
• ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 3, 4, 5 e 7) del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo nell’ipotesi di contraffazione della firma del clientela, acquisizione, anche tramite distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela, comunicazione o trasmissione ai clienti di documentazione e informazioni non rispondenti al vero e nel caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla clientela, a valere su rapporti di pertinenza di questi ultimi;
• ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 6) del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall’Albo in caso di accettazione di mezzi di pagamento dalle caratteristiche difformi da quelle previste dall’art. 108, comma 5, del citato regolamento;
• l’avere omesso di eseguire operazioni d’investimento sottoscritte dai clienti e l’avere simulato, nei confronti dei clienti, la sottoscrizione di operazioni d’investimenti in strumenti finanziari costituiscono violazioni degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all’art. 107, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, per le quali non sono previste una specifica sanzione, con l’effetto che la loro determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della gravità e dell’eventuale recidiva; anche tali condotte illecite costituiscono, nel caso di specie, violazioni particolarmente gravi della normativa di riferimento, stante la loro connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi;
• la numerosità dei soggetti coinvolti, l’entità delle disponibilità liquide distratte, la reiterazione delle condotte illecite, l’arco temporale e le modalità fraudolente con cui tali condotte sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
CONSIDERATO che, con riferimento all’elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al sig. Davide Mauri a titolo di dolo;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne costituisce parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il sig. Davide Mauri, nato ad Inzago (MI) il 31 marzo 1972 […omissis…] è radiato dall’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
15 novembre 2017

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