Mutuo, Centrale Rischi e segnalazioni

Ho assistito un cliente in una trattativa su un mutuo, conclusasi con un accordo a saldo e stralcio. Ho chiesto alla banca se fosse possibile cancellare dalla Centrale Rischi la segnalazione del credito residuo cui ha rinunciato, ma la risposta è stata negativa.
Posso ottenere ugualmente la cancellazione e come?
R. G., Parma

Non è possibile. Le segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, vengono effettuate dai soli intermediari aderenti. Soprattutto la banca è in questo caso tenuta ad attenersi strettamente alle rigorose istruzioni impartite dalla Circolare 139 dell’11 febbraio 1991 e dei suoi successivi aggiornamenti. Questa prevede che il periodo interrogabile da parte degli intermediari tramite
il servizio di “prima informazione” si estende,per le famiglie consumatrici, fino a ventiquattro rilevazioni, ma può estendersi a trentasei rilevazioni per esempio quando in capo al soggetto richiesto nell’anno precedente all’ultimo biennio sia stato segnalato il passaggio a perdita di parte o dell’intero credito appostato a sofferenza, che è appunto il caso indicato dal lettore. Il credito è prima stato interamente apportato a sofferenza e poi una parte di esso, a seguito dell’accordo,
è stato iscritto come perdita definitiva. Per entrambe le poste pertanto le trentasei rilevazioni iniziano a decorrere dal mese in cui l’accordo è stato raggiunto e saranno appunto rinnovate per trentasei mesi, quando cesseranno di risultare nella Centrale Rischi.

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