Ritardi nel rilascio della certificazione delle minusvalenze, la banca è responsabile

Domanda. Una mia cliente ha dovuto attendere un anno per ottenere dalla sua precedente banca il rilascio della certificazione del credito di imposta ai fini del capital gain. Esasperata dall’attesa, ha intenzione di domandare il risarcimento della somma certificata. È possibile magari tramite l’Acf Consob?

G.M., Firenze

 

Risposta. Anche se può apparire strano, la materia non rientra nel raggio di azione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob ma in quello dell’Arbitro Bancario Finanziario. Il dossier titoli, infatti pur contenendo prodotti e strumenti finanziari è formalmente un contratto bancario, eSportello Advisory nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. I, par. 4, si prevede la competenza ABF riguardo l’eventuale violazione di obblighi di esecuzione materiale da parte della banca resistente attinenti alla gestione del rapporto bancario e, in particolare, del conto deposito titoli, in relazione al quale l’intermediario è chiamato a svolgere una serie di attività ed operazioni materiali accessorie per assicurarne il corretto funzionamento ed al fine di non pregiudicare il cliente.

Venendo ai fatti, esistono dei precedenti. Nella Decisione N. 2170 dell’8 marzo 2016, per esempi, la banca è stata ritenuta responsabile del ritardo e costretta a risarcire il cliente. A nulla è valsa la difesa della banca secondo cui il credito di imposta non era scaduto ma disponibile per alcuni anni ancora, e pertanto non si poteva pertanto parlare di danno emergente ma soltanto di danni futuri ed eventuali.

Nonostante ciò, il Collegio ha esplicitato che il rilascio di certificazione di minusvalenza è obbligo dell’intermediario, come previsto dalla normativa vigente in materia (Decreto legislativo 461/1997), normativa che peraltro non individua un preciso termine per tale adempimento ma è logico affermare che l’adempimento può comunque essere valutato in relazione ai doveri di diligenza, correttezza e trasparenza a carico della banca. Un anno di attesa, come nel caso del lettore, supera ogni ragionevole ipotesi riguardo un corretto adempimento dell’obbligo di consegna della certificazione.

Venendo al danno, che secondo la banca era solo futuro ed eventuale, potendo il cliente ancora compensare le minusvalenze precedenti, il Collegio ha visto le cose in maniera differente. A fronte della mancata consegna della certificazione, infatti, il cliente ha patito un pregiudizio immediato conseguente al ritardo nell’adempimento, non potendo effettuare nei termini la compensazione nelle annualità fiscali in corso. Per tale motivo il comportamento della banca è stato giudicato idoneo a configurare sia i requisiti di risarcimento di cui all’articolo 1223 del codice civile, sia il criterio risarcitorio previsto in materia di perdita di chances. Di conseguenza la banca è stata condannata a risarcire l’intero importo dell’imposta certificata.

 

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