Addebito capital gain dovuto, nessun indennizzo per il cliente

Domanda. Un cliente si lamenta dell’addebito del capital gain su un fondo azionario sottoscritto nell’anno 2007. Ho provato a spiegare che è tutto corretto ma insiste e parla di risarcimento. Come convincerlo?

F.B., Monza

Risposta. E’ un classico caso che nasce dalla modifica legislativa del 2011 riguardo la fiscalità dei fondi di diritto italiano. Come sappiamo, fino al 30 giugno 2011 il valore della quota dei fondi di diritto italiano era al netto delle imposte e qualunque credito e debito era in questo incorporato. A partire dal 1 luglio 2011 la tassazione viene invece applicata al momento del riscatto assumendo come prezzo di carico il valore della quota al 30 giugno 2011. Il 1 gennaio 2012 è entrata in vigore la nuova aliquota del 20% (rimasta al 12,5% per la quota di portafoglio investita in titoli di Stato ed assimilati) e nel caso in cui Sportello Advisoryfosse stato conveniente, c’era tempo fino al 30 marzo 2012 per chiedere l’affrancamento, vale a dire farsi tassare al 12,5% il guadagno realizzato fino al 31 dicembre 2011. Il 1 luglio 2014 è cambiata nuovamente l’aliquota, passata al 26% (sempre 12,5% per la quota di portafoglio investita in titoli di Stato ed assimilati). In questo caso non vi è stato bisogno di optare per l’eventuale affrancamento in quanto per i fondi comuni è stato previsto un apposito regime transitorio che vede l’intermediario fare i calcoli di convenienza fiscale. Il cliente pertanto non si aspettava un simile salasso perché il valore del fondo al 30 giugno 2011 incorporava un cospicuo credito di imposta dovuto alle perdite dei mercati degli anni precedenti. Il successivo recupero ha poi portato al forte addebito che ha notato. In merito al mancato avviso delle imposte sono apparsi alcuni pronunciamenti dell’Acf presso la Consob che negano il risarcimento perché l’imposta è dovuta per legge.

In particolare è interessante il pronunciamento 78 dove innanzitutto il Collegio si dichiara competente nel caso in cui le contestazioni presenti nel ricorso abbiano a oggetto il mancato adempimento da parte dell’intermediario di obblighi strumentali per consentire al cliente di operare consapevolmente in materia di investimenti finanziari, e poi nel caso di omessa informativa circa il trattamento fiscale connesso alla prestazione richiesta.

Entrando nel merito dichiara che “Anche ove si intendesse conclusivamente acclarato, come affermato e auspicato da parte ricorrente, che i fatti occorsi vadano inquadrati nell’ambito della prestazione di un servizio di consulenza a opera dell’intermediario, non può non rilevarsi che il medesimo ricorrente non ha, a fondamento della sua domanda, addotto elementi di prova di aver subito un danno meritevole di tutela risarcitoria, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la circostanza che egli abbia ottenuto un profitto di soli 20 dollari Usa e stante la concomitante assenza di evidenze comprovanti che egli avrebbe potuto ottenere un profitto maggiore qualora fosse stato reso adeguatamente edotto del regime fiscale applicabile”. Il ragionamento si applica anche al caso del lettore: se anche il cliente fosse stato avvertito dell’entità, l’addebito sarebbe stato effettuato ai sensi di legge e l’investitore non avrebbe certo incassato una somma maggiore.

Abbiamo pertanto la conferma che non c’è modo di rivalersi perché anche se non si è stati avvisati a dovere, il capital gain era dovuto per legge e pertanto non è indennizzabile.

Scrivi a: sportello [email protected]

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!