Mifid 2, il cliente non è obbligato a rispondere al questionario

 

Domanda.Un mio cliente, che opera in autonomia da internet in regime di execution only, ha ricevuto da altra banca un sollecito a rispondere alle domande del questionario Mifid, con tanto di avviso per cui “in assenza delle informazioni di cui sopra, la Banca non può prestare i servizi e le attività di investimento di cui al Contratto Quadro Titoli”. La mia banca non ha imposto simili condizioni e anzi il cliente non ha mai aggiornato il questionario compilato all’avvio della Mifid I, ovvero oltre dieci anni fa. Chi ha ragione?

C.M., Milano

 Risposta.Dopo oltre dieci anni probabilmente la banca del lettore farebbe bene a invitare il cliente a rispondere al questionario, ma per il resto l’altro istituto impone condizioni che non sono previste dalla normativa. Fermo restando che molte banche e imprese di investimento hanno approfittato delle modifiche introdotte dalla nuova Direttiva per aggiornare il profilo a tutti i clienti, il nuovo Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob 20307 Sportello Advisorydel 16 febbraio 2018, prevede all’articolo 42 comma 3 che qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 1, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente che tali circostanze impediranno loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. Si comprende pertanto che anche con la Mifid II è possibile per il cliente non fornire le informazioni richieste nel questionario da cui si delinea il profilo dell’investitore.

Quanto all’execution only, l’articolo 43 comma 1 del citato Regolamento Intermediari, occupandosi del caso di mera esecuzione o ricezione di ordini, dispone che le informazioni sull’appropriatezza richieste al cliente non sono necessarie quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. a) i servizi sono connessi a strumenti finanziari non complessi;
  2. b) il servizio è prestato su iniziativa del cliente;
  3. c) il cliente è stato informato che non beneficia della protezione offerta dalla normativa;
  4. d) l’intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti d’interesse.

Se il cliente in regime di execution only negozia strumenti non complessi quindi può non fornire le informazioni.

Il senso della lettera ricevuta dal cliente è il seguente: non certo affermare che in assenza di risposta alle domande la banca non proseguirà nel rapporto, evento non previsto dalla legislazione, quanto che in mancanza di compilazione la banca non presterà i servizi e le attività di investimento.

scrivi a: [email protected]

 

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