Obbligo di rendicontazione trimestrale del dossier titoli? Attenti all’equivoco

Domanda.Una mia cliente lamenta la periodicità diventata trimestrale dell’estratto conto del dossier titoli, evento che fa divenire trimestrale l’addebito dell’imposta sugli strumenti finanziari. Dai competenti uffici mi dicono che è obbligo di legge, comunicato alla clientela con l’ultimo estratto conto titoli, in conseguenza delle disposizioni introdotte dalla Direttiva Europea “Mifid II” (ovvero Regolamento Delegato (Ue) 2017/565, recepito dalla legislazione nazionale col Decreto Legislativo n. 233 del 15 dicembre 2017), che prevede all’articolo 60 comma 3Sportello Advisory l’obbligo di rendicontare con periodicità almeno trimestrale gli investimenti del cliente. La cliente insiste che altrove non si comportano alla stessa maniera e che il comportamento della mia banca può provocare problemi con l’imposta di bollo sugli strumenti finanziari che segue la cadenza dell’estratto conto. Chi ha ragione?

F.C., Modena

 

Risposta.Ha ragione la cliente, in particolare in merito alle problematiche dell’imposta di bollo. Basti pensare per esempio al trasferimento degli strumenti ad altro istituto che applica la rendicontazione annuale. Il citato articolo 60 costituisce un riferimento parzialmente errato perché riguarda gli obblighi di comunicazione relativamente alla gestione del portafoglio (articolo 25, paragrafo 6, della Direttiva 2014/65/UE) e non alla semplice amministrazione. A dover essere applicato è il successivo articolo 63 che disciplina invece i rendiconti sugli strumenti finanziari o sui fondi dei clienti (articolo 25, paragrafo 6, della Direttiva 2014/65/UE) dove al comma 1 viene previsto che “Le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi di clienti inviano a ciascun cliente per il quale detengono strumenti finanziari o fondi, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto di tali strumenti finanziari o fondi su un supporto durevole, a meno che un tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici. Su richiesta del cliente, le imprese forniscono il rendiconto con una frequenza maggiore a costo di mercato. Il primo comma non si applica agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i depositi, ai sensi della predetta direttiva, da essi detenuti”. 

C’è quindi obbligo di rendicontazione trimestrale, ma al comma 2 sono previste deroghe, e precisamente: “Il rendiconto periodico sulle attività del cliente di cui al paragrafo 1 non è fornito quando l’impresa di investimento dà ai clienti accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati suoi strumenti finanziari o fondi e l’impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre in questione”.Il comma 3, e veniamo all’equivoco in cui è incorsa la banca del lettore, prevede che“Le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi del cliente e prestano a un cliente il servizio di gestione del portafoglio possono includere il rendiconto sulle attività del cliente di cui al paragrafo 1 nel rendiconto periodico che gli forniscono in applicazione dell’articolo 60, paragrafo 1”.

In sostanza viene ammesso che la rendicontazione degli strumenti amministrati possa essere abbinata alla rendicontazione degli strumenti per cui è in corso un contratto di gestione. Ma ciò non vuol dire che ci sia sempre e comunque obbligo di rendicontazione almeno trimestrale. Facciamo notare che anche nel servizio di gestione esistono deroghe alla rendicontazione trimestrale.

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