La banca deve informare se il rischio cresce

La materia è assai dibattuta nei tribunali. Una parola più o meno decisiva è arrivata dalla Cassazione, la cui Prima Sezione, con sentenza 16318 del 3 luglio 2017, ha escluso che nella compravendita di valori mobiliari (quando l’intermediario abbia stipulato con il cliente un contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione) la banca abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all’aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato.

La questione analizzata riguarda però fatti antecedenti alla direttiva Mifid del 2007, che impone regole assai più stringenti riguardo le informazioni agli investitori. L’Acf Consob ha sancito nella Decisione 116 la responsabilità di una banca che non si era curata, se non a default intervenuto, di informare il cliente della variazione significativa del livello di rischio
che le obbligazioni avevano subito nel tempo. Secondo il Collegio gli intermediari assumono obblighi di informare in tempo utile in relazione a qualsiasi modifica rilevante attinente alla natura e ai rischi degli strumenti finanziari trattati. Tali obblighi non appaiono solo al momento della negoziazione ma per tutto il periodo in cui il cliente detiene lo strumento.

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