Opzioni binarie, proibita la vendita al retail ma il problema degli abusivi rimane

Domanda . Si muove qualcosa nella jungla dei broker internet del forex e strumenti analoghi?

P.S., Torino

 Risposta.Finalmente si. Al termine di una consultazione pubblica, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) ha emanato un provvedimento, di durata trimestrale rinnovabile e dedicato agli investitori al dettaglio, che prevede il divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie. Sportello AdvisoryPer i cfd ci sono limiti alla leva in base alla volatilità: 30:1 per coppie valutarie principali, 20:1 per le altre coppie, l’oro e i principali indici azionari, 10:1 per gli altri indici azionari e le materie prime diverse dall’oro, 5:1 per singoli indici azionari e altri valori, 2:1 per le criptovalute.

Viene anche introdotta, allo scopo di armonizzare il margine al 50% del margine minimo, una chiusura automatica al raggiungimento del margine in base al conto. Sono pure previste la protezione da saldo negativo (non si può perdere più del capitale investito) e una limitazione degli incentivi offerti per negoziare. Ancora, si introduce un avviso standard sui rischi che include la percentuale delle perdite sui conti degli investitori dell’intermediario.

Il divieto è appena stato rinnovato per altri tre mesi, e di sicuro lo sarà ancora in futuro perché tre mesi è la durata massima dei provvedimenti che l’Esma può assumere.

https://www.bluerating.com/banche-e-reti/541393/opzioni-binarie-divieto-di-vendita-al-retail

Sempre in tema di product governance, il 5 febbraio scorso l’Esma ha pubblicato sul proprio sito, nella traduzione ufficiale in lingua italiana, gli Orientamenti in materia di governo dei prodotti, ossia le “Guidelines on MiFID II product governance requirements” (d’ora in avanti, gli “Orientamenti”), adottate dall’Autorità europea, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/EU (c.d. “Regolamento Esma”), in data 2 giugno 2017 nel quadro della Direttiva 2014/65/UE (c.d. “MiFID II”) .

Gli Orientamenti sono disponibili nella versione italiana (unitamente al testo integrale del “Final report” in lingua inglese) anche sul sito internet della Consob all’indirizzo

http://www.consob.it/documents /46180/46181/esma35_43_620.pdf /c52e9667-eaeb-4276-b2f6-ded69 d9e940a

Vengono stabilite linee di indirizzo con particolare riguardo alla definizione del target market dei clienti destinatari dei prodotti realizzati e dei servizi prestati, rilevanti ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di governo dei prodotti da parte degli intermediari produttori e/o distributori.

La Consob, secondo quanto stabilito dal paragrafo 3 del citato articolo 16 del Regolamento Esma, ha comunicato all’Autorità europea di conformarsi agli Orientamenti in parola, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza e pertanto tutti gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Consob devono rispettarli.

I provvedimenti ci sono, insomma, anche se le critiche non sono poche: ad esempio, tutti i broker non U.E. e in primis i falsi broker truffatori continueranno ad imperversare, perché un abusivo non ha niente da perdere nel proseguire l’attività. Altro effetto avrebbe un divieto di accensione di rapporti ai residenti UE, come anche il poter bloccare i siti internet non in regola. Si sono mossi i primi passi, insomma, ma la soluzione finale passa per provvedimenti più efficaci rispetto agli attuali.

 

 

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