Bond, il credito d’imposta c’è anche nel mancato rimborso

Domanda,Possibile che non si riesca a far recuperare almeno il credito di imposta per i tanti che hanno perso tutto con azioni e bond delle banche finite in risoluzione? Si tratta del 26%, mica poco.

G.L., Roma

Risposta.Fino a oggi era impossibile, ma per fortuna le cose sono cambiate anche se soltanto per le obbligazioni. Secondo l’articolo 67, comma 1, lettera c-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nel caso di titoli obbligazionari emerge un credito di imposta nel caso di cessione a titolo oneroso o anche in caso di rimborso totale o parziale a scadenza, evento che è assimilato alla cessione a titolo oneroso. Sportello AdvisoryDa qualche tempo è stata però emanata una risposta dell’Agenzia delle Entrate a un interpello secondo cui il credito di imposta emerge anche nel caso di mancato rimborso integrale. Insomma, la scadenza di un bond assume rilevanza fiscale qualunque cosa accada. La contabilizzazione del credito deve avvenire sulla base della documentazione dell’emittente tenuto anche conto della procedura cui è sottoposto, per esempio la  liquidazione coatta amministrativa. Poiché la vicenda è di interesse generale sarebbe opportuna l’emanazione di una vera circolare dell’Agenzia delle Entrate. Le azioni invece in caso di rimborso per recesso, riduzione di capitale o liquidazione della società generano redditi di capitale (articolo 47) e la risoluzione della banca non genera plusvalenze o minusvalenze da capital gain.

Ecco Il testo della risposta nella sua parte sostanziale. “Ciò posto, tenuto conto che la riduzione integrale del valore nominale delle obbligazioni comporta l’estinzione di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali in esso incorporati, incluso il diritto al rimborso, si ritiene che la stessa da un punto di vista sostanziale sia equivalente ad un rimborso pari a zero. Pertanto, la persona fisica che deteneva tali obbligazioni – al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, di arti o di professioni o della qualità di lavoratore dipendente – alla data (della messa in liquidazione coatta amministrativa, n.d.r.), ha realizzato a tale data una minusvalenza. Per quanto concerne, invece, le obbligazioni subordinate non oggetto di riduzione integrale del valore nominale e rimaste iscritte tra le passività (della banca in lca, n.d.r.), si ritiene corretta la soluzione proposta dall’istante, in base alla quale la minusvalenza si potrà ritenere realizzata quando sarà completata la procedura di liquidazione coatta amministrativa della società e saranno determinati e resi definitivi gli eventuali riparti in capo agli obbligazionisti”.

 

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