Nuovo Albo per autonomi e scf: i tempi, le fasi e le attività

Come anticipato da Bluerating.com è arrivata oggi l’informativa relativa alle modalità di iscrizione del mondo fee only (autonomi e scf) al nuovo Albo unico dei consulenti finanziari. Vediamo quanto pubblicato direttamente dal portale dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari.

Con il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 il legislatore italiano ha apportato le modifiche al Testo Unico della Finanza necessarie per il recepimento della nuova disciplina europea sulla prestazione dei servizi di investimento (MiFID II) e per l’attuazione del regime nazionale di riorganizzazione della consulenza finanziaria definito dalla Legge di stabilità per il 2016. È stata prevista l’istituzione dell’albo unico dei consulenti finanziari suddiviso in tre sezioni dedicate rispettivamente ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (già promotori finanziari), alle società di consulenza e ai consulenti finanziari autonomi di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico nonché il trasferimento all’Organismo delle funzioni di vigilanza sui consulenti finanziari.

La consulenza finanziaria in materia di investimenti svolta in forma autonoma ed indipendente è remunerata a parcella esclusivamente dal cliente e senza nessun rapporto con banche, reti di vendita o altri intermediari ed emittenti che possano condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione del servizio di consulenza (art. 5 DM n. 206/2008 e art. 3 DM n. 66/2012).

In termini generali, le istanze di iscrizione per le categorie delle Società di consulenza finanziaria (SCF) e dei Consulenti finanziari autonomi (CFA) alle nuove sezioni dell’albo non possono essere presentate prima dell’effettiva attribuzione a OCF delle nuove funzioni (inclusa la vigilanza sugli iscritti) che, come previsto dal d.l. n. 148/17 convertito dalla legge n. 172/17, prenderanno avvio, al più tardi dal 1° dicembre 2018. Il D.L. 148/2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria (articolo 13, comma 1-ter), stabilisce infatti: “Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al comma 3 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono adottate entro il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono esercitate dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a decorrere dal 1° dicembre 2018”.

È, comunque, prevista un’importante eccezione a favore delle SCF e dei CFA che operano in regime di proroga, cioè che già esercitavano l’attività di consulenza al 31 ottobre 2007. Di seguito le principali informazioni per le SCF e i CFA.

  • Società di Consulenza Finanziaria – SCF e Consulenti Finanziari Autonomi – CFA che operavano al 31 ottobre 2007 ed in possesso, per le persone fisiche (anche esponenti aziendali), dei requisiti di cui all’art. 7 D.M. n. 206/2008

Per questi soggetti, ai fini dell’iscrizione, è prevista l’esenzione dalla prova valutativa fermo restando la sussistenza e la verifica degli altri requisiti previsti.

Dal 2 luglio 2018, OCF può ricevere le richieste di iscrizione con la finalità di consentire il proseguimento dell’esercizio dell’attività di consulenza finanziaria senza interruzioni.

Le domande di iscrizione, infatti, che l’OCF riceverà tempestivamente dai soggetti aventi diritto e le cui istruttorie sarà possibile concludere regolarmente (nel rispetto dei tempi procedimentali: 180 gg.) saranno oggetto della prima delibera di iscrizione all’Albo unico dei Consulenti Finanziari, nelle nuove sezioni dei CFA e delle SCF.

Rimane però fermo che le SCF e i CFA che non risulteranno iscritti alla data di avvio dell’operatività dell’albo non potranno svolgere l’attività di consulenza finanziaria.

Il suddetto periodo – che ricopre l’arco temporale che va dalla data stabilita dalla Consob (2 luglio 2018) con la delibera n. 20503 del 28 giugno 2018 di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 fino alla data di avvio effettivo dell’operatività dell’Albo e delle sue nuove sezioni dedicate a SCF e CFA (al più tardi il 1° dicembre 2018) – viene definito nel seguito come “pre-transitorio” al fine di distinguerlo dal periodo “transitorio” che prende avvio dalla data di avvio dell’operatività dell’albo e prosegue per i successivi sei mesi.

Nel periodo transitorio, in particolare, le SCF ed i CFA aventi diritto possono continuare a presentare domanda di iscrizione con esonero dalla prova valutativa, se in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 7 D.M. n. 206/2008, fino al termine del periodo dei sei mesi decorrenti dall’avvio di operatività dell’albo  ma non potranno più operare dalla data del predetto avvio e dovranno attendere la delibera di iscrizione per poter svolgere l’attività.

  • Aspiranti SCF e CFA

Dal momento dell’effettiva attribuzione a OCF delle nuove funzioni e, al più tardi, dalla data del 1° dicembre 2018 (come previsto dal d.l. n. 148/17 convertito dalla legge n. 172/17), potranno presentare domanda di iscrizione alle nuove sezioni dell’albo anche tutti gli aspiranti SCF e CFA compatibilmente con la normativa vigente a tale data.

Per maggiori dettagli si raccomanda di visitare la pagina dedicata all’iscrizione nel periodo pre-transitorio e di consultare i riferimenti normativi nella sezione Normativa del portale aggiornata con tutte le novità che regolano il settore o contattare gli uffici preposti.

Schema di sintesi delle fasi sopradescritte

 

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