Anasf, ecco gli articoli modificati dello statuto

Si è svolto lo scorso 5 luglio il Congresso straordinario Anasf, convocato per modificare lo Statuto per l’adeguamento alle variazioni normative relative all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari (Ocf), a seguito dell’emanazione del Regolamento Intermediari Consob 20307/2018.

Vediamo le modifiche statutarie più rilevanti ai fini dell’adeguamento alla normativa. Nell’articolo 1 dello Statuto Anasf si è indicato che possono chiedere l’iscrizione all’Anasf gli iscritti all’Albo – Sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Nell’articolo 3 si è specificato che la domanda di iscrizione implica conferimento all’Associazione di delega piena ed esclusiva alla rappresentanza verso Ocf. E’ stata approvata, inoltre, la possibilità per il Consiglio Nazionale di deliberare mediante voto epistolare in forma telematica sul Regolamento generale o eventuali regolamenti interni all’Associazione, qualora il Presidente del Consiglio Nazionale ravvisi motivi di urgenza e indifferibilità.

Queste novità di fatto mettono la parola “fine” in merito alla possibilità da parte di Anasf di aprirsi anche ad altre categorie professionali, come invece promosso qualche anno fa.

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