Polizze index e unit, un’altra mazzata

Dopo il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (vedi notizia) arriva un’altra mazzata giudiziaria sulle polizze index e unit linked: sono investimenti e non polizze e il capitale deve essere restituito. La Corte d’Appello di Venezia confermando la condanna della Ergo con sentenza n. 1874 del 29 giugno scorso, uniformandosi ad un orientamento ormai consolidato in materia, ha infatti confermato un’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., la quale, dopo pochi mesi dall’inizio del giudizio, aveva dichiarato nullo per difetto di forma uno pseudo contratto assicurativo index linked.

Era accaduto che un quarantenne residente in Castelfranco Veneto (TV), che aveva investito i primi risparmi del proprio lavoro (5.000 euro) in una polizza assicurativa, chiamata Ergo, emessa da Ergo Previdenza e collegata ad obbligazioni islandesi, si fosse rivolto all’avvocato Giovanni Franchi per recuperare i risparmi perduti. E che il Tribunale di Treviso, con ordinanza in data 28 gennaio 2014, avesse condannato la compagnia assicuratrice alla restituzione del capitale versato, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese. Quest’ultima, non paga della soccombenza, ha proposto appello avverso quel provvedimento e la Corte d’Appello di Venezia con la recente sentenza ha respinto il gravame e condannato la compagnia appellante alle spese di lite.

Il caso è quello di un investimento effettuato tramite una polizza assicurativa index linked connessa ad obbligazioni islandesi. Il fatto che una polizza vita sia garantita da bond, al cui andamento sia anche legata la rivalutazione del premio, comporta, come per il Tribunale di Treviso anche per la Corte d’Appello, la ricorrenza non di un contratto assicurativo, più in particolare di un’assicurazione sulla vita, ma di una vera e propria operazione finanziaria, analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni. Di qui per la Corte la necessità di applicare le norme del TUF (d.lgs. n. 58/98), primo fra tutti l’articolo 23 che impone la stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento, in mancanza del quale lo stesso e l’operazione devono essere dichiarati nulli.

“Tutti coloro che hanno investito in queste polizze connesse ad investimenti finanziari, denominate index o unit linked, devono sapere che la giurisprudenza è ormai consolidatissima nell’affermare che siamo al cospetto di operazioni soggette alle norme del TUF, tra cui l’articolo 23 che impone la stipulazione per iscritto non tanto del contratto di acquisto, ma soprattutto di quello generale d’investimento, che regola i rapporti tra investitore e istituto intermediario, contratto che in casi di polizze pseudo assicurative non c’è mai. Quindi è possibile ottenere la restituzione del capitale perduto, compresi interessi e spese”, ha dichiarato Franchi.

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