Presunte strane proposte commerciali, ex Fideuram viene sospeso

Nuova storia che coinvolge il mondo dei professionisti e l’attività di vigilanza da parte di Consob. Tutto è partito dall’esame della documentazione del 30/03/2018 e del 10/04/2018 trasmessa da Banca Fideuram S.p.A. (PROT. n. 0092534/18 del 30/03/2018 e PROT. n. 0112824/18 del 17/04/2018) è emerso il compimento di presunte condotte irregolari da parte del consulente Alberto Tramarin nei confronti della clientela.

In particolare in data 19/03/2018 alcuni clienti mediante reclamo hanno chiesto al predetto intermediario l’assegnazione ad altro consulente, in quanto il sig. Tramarin (da cui erano stati seguiti fino ad allora) avrebbe proposto loro di prelevare, dal loro portafoglio d’investimenti, dapprima 20.000,00 euro ed in seguito 50.000,00 euro e di “destinarli ad un pool di professionisti – commercialisti i quali avrebbero investito in aziende presso banche estere” e che entro giugno il consulente avrebbe restituito loro la cifra di 70.000,00 euro. I clienti hanno declinato le proposte del consulente e presentato all’intermediario le proprie lamentele in relazione all’accaduto, domandando la riassegnazione ad altro consulente.

Incontrato il 28/03/2018 dalla Funzione di Audit del citato intermediario, il consulente ha dichiarato per iscritto di: “aver indebitamente utilizzato somme di pertinenza di n. 3 clienti per far fronte a necessità personali di spesa, prospettando invece ai clienti investimenti alternativi che non ho realizzato. La somma complessiva è di 54.500,00 euro per i clienti: 1. […omissis…] 2. […omissis…] 3. […omissis…]; nell’anno 2015, nel tentativo di ampliare la mia attività vengo “indirizzato” a una società di consulenza […omissis…] di […omissis…], di cui assumo il debito, a fronte di fallite operazioni finanziarie, realizzate da questa nei confronti di due società, la […omissis…][1] per l’importo di 200.000,00 euro e la […omissis…][2] per l’importo di 250.000,00 euro; per far fronte a questa situazione ho chiesto aiuto a familiari e clienti; quindi tutti i pagamenti effettuati dai miei familiari a favore delle suddette aziende sono riferibili a questo”;

Premesso, altresì, che dal verbale del predetto incontro, si evince quanto segue con riguardo ai singoli clienti ivi citati:
1. Il cliente […omissis…] avrebbe consegnato al consulente tre assegni bancari, tutti e tre tratti sulla BCC di Milano: il primo assegno bancario sarebbe stato consegnato nel gennaio 2018, per l’importo di 25.000,00 euro, senza l’indicazione del beneficiario. Detto assegno sarebbe stato utilizzato dal consulente per la parziale restituzione di un prestito concesso al consulente da altro cliente, il sig. […omissis…]; il secondo e il terzo assegno bancario, dell’importo di 3.500,00 e 4.000,00 euro sarebbero stati consegnati dal cliente […omissis…] al consulente nel gennaio e nel febbraio 2018, senza l’indicazione del beneficiario e il consulente avrebbe aggiunto il suo nome sull’assegno e versato gli assegni sul conto corrente n. […omissis…] cointestato al consulente e alla […omissis…], presso la Filiale di […omissis…] di […omissis…].
2. Il cliente […omissis…] avrebbe eseguito in data 26/10/2016 un bonifico a favore dell’anzidetto conto corrente, intestato al consulente, dell’importo di 12.000 euro. Il consulente avrebbe proposto al cliente di investire l’anzidetta somma in un generico prodotto alternativo, che si è rivelato inesistente.
3. Il cliente […omissis…] avrebbe eseguito nel febbraio 2017 un bonifico a favore del conto corrente intestato al consulente dell’importo di 12.000 euro. Il consulente avrebbe proposto al cliente di investire l’anzidetta somma in un generico prodotto alternativo, che si è rivelato inesistente;
Nel corso del citato incontro è emerso che il consulente avrebbe anche richiesto prestiti ai clienti per circa 170.000,00 euro.

Dato che, in seguito alle vicende sopra elencate il sig. Tramarin avrebbe:
– acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
– comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero;
– percepito finanziamenti dalla clientela;
– apposto sottoscrizioni apocrife e compilato indebitamente assegni bancari;
– accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;
– utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela
Consob ha deciso di optare in primo luogo per una sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Ecco il testo completo della delibera 20551.

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