Domanda. Come si può evitare che un cointestatario di un buono postale lo incassi all’insaputa degli altri cointestari?
F.C. Roma
Risposta. La risposta cambia in base alla data di emissione. Per i Bpf emessi fino al 27 dicembre 2000 si applica l’articolo 157 del Codice Postale (D.P.R. n. 156/1973) secondo cui le opposizioni al rimborso sono ammesse da parte di ciascuno degli intestatari nel caso di buoni emessi a favore di più persone, da parte dei rappresentanti legali, da parte di ciascun coerede di Bfp intestati o cointestati a persone defunte, da parte dei titolari i cui buoni si trovino in possesso di altre persone. Il pagamento resta bloccato fino a revoca dell’opposizione da parte di chi l’ha effettuata o dopo un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Per i Bpf emessi dal 28 dicembre 2000 non è ammissibile l’opposizione, ma il rimborso può essere impedito da un provvedimento dell’autorità giudiziaria che ingiunga la sospensione del pagamento.
Ancora, per i Bpf cartacei emessi dal 5 settembre 2005, l’ufficio postale non procede al rimborso sia in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, sia – in base alle condizioni generali di contratto – in presenza di opposizione scritta al rimborso da parte di uno dei cointestatari o di uno degli eredi del cointestatario deceduto, o del rappresentante dell’interdetto o dell’inabilitato e ciò nel caso in cui si sia verificata la morte o la sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari.