Cointestatario incassa buono postale all’insaputa degli altri: il rimedio c’è

Domanda. Come si può evitare che un cointestatario di un buono postale lo incassi all’insaputa degli altri cointestari?

F.C. Roma

Risposta. La risposta cambia in base alla data di emissione. Per i Bpf emessi fino al 27 dicembre 2000 si applica l’articolo 157 del Codice Postale (D.P.R. n. 156/1973) secondo cui le opposizioni al rimborso sono ammesse da parte di ciascuno degli intestatari nel caso di buoni emessi a favore di più persone, da parte dei rappresentanti legali, da parte di ciascun coerede di Bfp intestati o cointestati a persone defunte, da parte dei titolari i cui buoni si trovino in possesso di altre persone. Il pagamento resta bloccato fino a revoca dell’opposizione da parte di chi l’ha effettuata o dopo un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Per i Bpf emessi dal 28 dicembre 2000 non è ammissibile l’opposizione, ma il rimborso può essere impedito da un provvedimento dell’autorità giudiziaria che ingiunga la sospensione del pagamento.

Ancora, per i Bpf cartacei emessi dal 5 settembre 2005, l’ufficio postale non procede al rimborso sia in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, sia – in base alle condizioni generali di contratto – in presenza di opposizione scritta al rimborso da parte di uno dei cointestatari o di uno degli eredi del cointestatario deceduto, o del rappresentante dell’interdetto o dell’inabilitato e ciò nel caso in cui si sia verificata la morte o la sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari.

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