Carta di credito nel C.A.I. Che fare?

Un cliente ha appurato di essere iscritto alla Centrale Allarmi Interbancaria per il saldo di una carta di credito. Non è mai stato avvisato. Può chiedere la cancellazione immediata del dato?
M. S., Verona

Le norme da cui discende l’iscrizione alla Centrale Allarmi Interbancaria, Sezione Carter, delle carte di pagamento revocate non prevedono preavviso, e la segnalazione consegue ipso iure al verificarsi dell’evento oggetto della rilevazione, ossia il mancato pagamento o la mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate. La recente Ordinanza di Cassazione 15.500/2018 giudica però inefficace la revoca di una carta di debito (il
caso riguarda una carta bancomat) e la correlata segnalazione alla C.A.I. in mancanza di una comunicazione preventiva che lasci all’interessato un adeguato margine di preavviso per porre rimedio. I giudici hanno infatti considerato la revoca della carta di debito un vero recesso dal rapporto contrattuale tra le parti, ossia tra l’intermediario e l’utilizzatore della carta. Per essere iscritta quindi la revoca della carta deve rispettare le modalità di corretto esercizio del recesso dal patto, che sono previste nel nostro ordinamento i cui principi generali lo inquadrano come negozio unilaterale recettizio: per essere in grado di produrre effetti dunque lo stesso deve essere prima reso noto alla controparte come da articolo 1334 del codice civile.

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