Le polizze abbinate ai mutui rientrano nel calcolo del tasso usurario

Domanda. Si è finalmente chiarito se i costi delle polizze debbono oppure no rientrare nel calcolo del tasso usuraio? In molti casi la differenza tra il rispetto della legge oppure la sua violazione passa proprio per la loro inclusione oppure esclusione del conteggio.
G.B., Bologna

Risposta. L’Ordinanza di Cassazione n. 9298/18 del 18 aprile scorso ha sancito che le polizze assicurative accessorie ai finanziamenti debbano concorrere a determinare il TEG, tasso effettivo globale che esprime il costo del debito (articolo 644 codice penale)Sportello Advisory quando siano obbligatorie, vale a dire quando si ravvisa uno stretto collegamento tra polizza e finanziamento nel senso che la prima è prodromica e necessaria per poter ottenere la somma richiesta. In tal caso, a nulla vale che nella modulistica la sottoscrizione risulti come una libera scelta del debitore, perché la polizza è in realtà un mezzo di tutela a esclusivo interesse dell’intermediario contro un eventuale inadempimento del cliente.
Quasi sempre le polizze formalmente sottoscritte dal cliente in via volontaria sono in realtà imposte dal venditore come presupposto essenziale per ottenere l’erogazione. In fondo, data la quasi nulla propensione ad assicurarsi da parte degli italiani, un cliente informato che volesse coprirsi dai rischi non sottoscriverebbe poi una polizza venduta a prezzo doppio e oltre rispetto al normale come quelle collocate in abbinamento ai mutui.
La difesa dei creditori è da sempre basata sul fatto che le Istruzioni della Banca d’Italia non prevedono che i costi delle polizze assicurative abbinate ai crediti debbano essere presi in considerazione nel processo di verifica delle condizioni economiche ai fini dell’usura, ma esse non sono da considerarsi vincolanti. Chiarissima a tal proposito è la pronuncia della Sezione II penale della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 46669 del 19/12/2011. Analogo ragionamento è stato espresso dalla medesima Seconda Sezione Penale di Cassazione il 3 luglio 2014. Le Circolari di ogni genere, le Direttive, le Istruzioni ed ogni altro documento emanato della Banca d’Italia, quale organo di vigilanza ed indirizzo delle banche e degli operatori finanziari, non costituiscono insomma fonti normative e di conseguenza non possono essere ritenute vincolanti per gli organi giurisdizionali, i quali possono discostarsi anche in maniera sostanziale dai loro contenuti.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!