Supermulta perché manca clausola di non trasferibilità

Un cliente è stato colpito dall’assurda sanzione di 6mila euro per aver emesso un assegno di 3mila euro senza la clausola di non trasferibilità. Cosa può fare?
A. M., Milano

Occorre inviare entro 60 giorni le proprie osservazioni evidenziando che si è trattata di una distrazione, che l’assegno fa parte di un vecchio libretto di cui ancora si è in possesso, che un simile errore non era mai accaduto
prima e che l’importo del titolo non è elevato. Nel frattempo dovrebbe arrivare l’intervento risolutore promesso lo scorso 12 luglio dal sottosegretario all’Economia e alle Finanze Alessio Mattia Villarosa, che in risposta a un’interrogazione presso la VI commissione (Finanze) della Camera nella quale si chiede al governo di valutare una modifica normativa nel sistema, nel senso di reintrodurre con effetto retroattivo i criteri di proporzionalità e intenzionalità (in precedenza, il minimo era  del 2% che diventava 1% tramite l’oblazione), ha dichiarato che il Ministero ha già elaborato una proposta di emendamento che è stato inserito nello schema di Decreto Legislativo redatto per il recepimento della direttiva (Ue) 2016/2258 (cosiddetto DAC 5), e che si fa riserva di utilizzare il primo strumento utile per rimediare alle problematiche evidenziate. Alla Camera pende una precedente analoga interrogazione (4/00075 del 2/5/18). La risposta si estende anche a questa.

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