Bonifico disconosciuto dai clienti, sospeso ex Fineco

Consob ha comunicato la sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, del sig. Gianluca Iob dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

Al centro del provvedimento la nota del 7 agosto 2018  con cui FinecoBank S.p.A. ha comunicato di avere adottato, in data 27 luglio 2018, il provvedimento di revoca per giusta causa del mandato conferito al sig. Iob a seguito di gravi irregolarità riscontrate nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario.

Come rappresentato dalla società nella nota sopra citata, nel corso di un incontro con il Group Manager della banca, in data 25 luglio 2018 alcuni clienti hanno:

disconosciuto un bonifico di 50.000 euro disposto online [in data 1° marzo 2018] dal loro conto corrente a favore della sig.ra [… omissis …] (ex cliente del sig. Iob) nonché la totalità delle operazioni di investimento registrate sul [loro] rapporto;

– “dato la disponibilità esclusiva delle credenziali segrete di accesso telematico al sig. Iob;

– mostrato un apparente rendiconto che i clienti avrebbero ricevuto dal sig. Iob, modificato in modo tale da mantenere celato il bonifico di cui sopra e recante a penna un’integrazione relativa all’ipotetico saldo complessivo della posizione“;

Le verifiche tecniche immediatamente poste in essere da FinecoBank hanno evidenziato:

– “che il bonifico disconosciuto dai clienti è stato immesso da una workstation nella disponibilità del consulente (…);

– un apparente rendiconto che [i clienti] avrebbero ricevuto [dal consulente] modificato [dal consulente] in modo tale da mantenere celato il bonifico di Euro 50.000 (…) e recante a penna un’integrazione relativa all’ipotetico saldo complessivo della posizione”.

In data 27 luglio 2018 si è svolto l’incontro con il consulente finanziario, nel corso del quale il sig. Iob ha precisato:

– che i clienti [… omissis …] e [… omissis …] sono i [… omissis …];

– di essere in possesso dei codici di accesso telematico e di averli utilizzati per compiere operazioni sul rapporto di pertinenza dei clienti;

– per quanto concerne il bonifico di 50.000 euro a favore della sig.ra [… omissis …] disconosciuto dai clienti, il sig. Iob ha dichiarato essere “un aiuto finanziario per l’acquisto di un immobile da parte del figlio dei clienti e della sig.ra [… omissis …] [… omissis …] dei clienti);

– con riferimento all’eventuale possesso e utilizzo dei codici di altri clienti a lui associati, il consulente ha negato di esserne in possesso e di aver utilizzato i codici di altri clienti, ammettendo però che molti clienti operano in sua presenza utilizzando un tablet di sua proprietà“;

Alla luce degli eventi sopra descritti, Consob ha ritenuto pertanto esistenti, a carico del consulente sig. Gianluca Iob in considerazione di quanto sopra rappresentato, elementi che fanno presumere il perfezionamento delle seguenti fattispecie:

– acquisizione, anche mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela;

– comunicazione di informazioni e rendicontazioni non rispondenti al vero;

– perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti;

– utilizzo dei codici di accesso personali ai rapporti dei clienti, fuori dei casi consentiti;

Qui il testo completo della delibera 20624.

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