In particolare la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti Finanziari di Consob, ha contestato al Sig. Michele Lanza, ai sensi dell’art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione, tra l’altro, dell’art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere:
– concorso nell’esercizio abusivo dell’attività di promozione finanziaria da parte di una terza persona, quale soggetto non abilitato in quanto non iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari;
– concorso con il predetto soggetto nella distrazione di disponibilità di somme di denaro di pertinenza di un cliente;
– eseguito, in concorso con il medesimo soggetto, operazioni non autorizzate dal predetto cliente;
Consob si è quindi espressa con la sopracitata sanzione dato che che emergono elementi di prova circostanziati che inducono a far ritenere conclusivamente accertata, a carico del Sig. Lanza, la violazione dell’art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, per avere concorso con un soggetto terzo, non iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari all’epoca dei fatti contestati, sia nell’esercizio abusivo dell’attività di promozione finanziaria, sia nella distrazione a favore di terzi delle somme di un cliente, sia, infine, nel compimento di operazioni non autorizzate dal cliente medesimo.