Nuovo Albo, la vigilanza ai raggi X

Dal 1 dicembre 2018 l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari è diventato pienamente operativo. Ma andiamo a osservare più nei particolari come sarà di fatto organizzata la vigilanza. Ne parliamo con il vicepresidente Ocf, Marco Tofanelli.

Una novità storica per il mondo dei cf è sicuramente il passaggio della vigilanza sui professionisti dalla Consob a Ocf. Come avete garantito l’indipendenza delle decisioni in una materia tanto importante per i risparmiatori?
Dopo un’attenta analisi su diversi modelli, abbiamo optato per un sistema che prevedesse una rigida separazione tra le funzioni di gestione, che continueranno a essere svolte dal Comitato direttivo, e le funzioni di vigilanza che saranno in capo al Comitato di vigilanza, anch’esso organo di Ocf, che deciderà autonomamente sul provvedimento finale in posizione di terzietà rispetto alla fase istruttoria. Le sanzioni saranno irrogate dall’Organismo a seguito di un procedimento ispirato ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

Come sono organizzati l’Ufficio vigilanza (Uva) e l’Ufficio sanzioni (Usa)?
In particolare l’Uva compie i primi accertamenti di vigilanza sugli iscritti e formula la lettera di contestazione degli addebiti e la proposta di adozione dei provvedimenti cautelari; l’Usa istruisce e formula le bozze di proposta di applicazione di sanzioni, ovvero di archiviazione di procedimenti sanzionatori derivanti dall’attività svolta dall’Uva. Il segretario generale poi porta le proposte formulate attraverso gli uffici in decisione al Comitato di vigilanza.

Quali sono i compiti della Consob nel ruolo residuo di vigilanza di secondo livello?
La Consob (ai sensi dell’articolo 30bis, comma 1 del Tuf, n.d.r) vigilerà sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate da Ocf per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

Attraverso quali strumenti verrà effettuata l’azione ispettiva sulle nuove categorie dei consulenti autonomi e delle Scf?
Il potere ispettivo è un potere particolarmente invasivo per i soggetti vigilati che useremo in modo proporzionale agli interessi di vigilanza che dobbiamo perseguire. A questo scopo Ocf potrà essere affiancato e supportato dalla Guardia di Finanza, con la quale sono stati avviati i primi contatti per stipulare un protocollo di intesa; i team ispettivi verranno individuati dal responsabile dell’Uva e la visita ispettiva sarà autorizzata dal segretario generale sulla base delle esigenze del caso concreto.

In caso di comportamenti dolosi di consulenti autonomi in proprio o in forza a Scf come verranno garantiti i risparmiatori?
Sotto il profilo amministrativo, la base giuridica della regola di responsabilità è ricavabile nell’articolo 196 del Tuf, applicabile generalmente agli iscritti, che attribuisce all’Organismo il potere sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta contenute nel Regolamento Intermediari. Il Mef ha poi previsto i requisiti patrimoniali dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria a copertura della responsabilità civile per i danni a terzi attraverso la sottoscrizione di un’assicurazione; l’articolo 18ter comma 3ter del Tuf ha infine stabilito che le società di consulenza finanziaria debbano rispondere in solido dei danni arrecati a terzi dai consulenti finanziari autonomi di cui esse si avvalgono nell’esercizio dell’attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Sotto il profilo civilistico, quindi, la società di consulenza finanziaria risponde verso il cliente quale controparte del contratto di consulenza e, in forza di questa norma, risponde in solido con il consulente finanziario autonomo di qualsiasi danno cagionato da quest’ultimo al cliente.

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