Violazioni multiple, radiato consulente

Nuova radiazione segnalata da Ocf con delibera n.973. Protagonista della stessa è il sig. Lorenzo Bresciani, già sospeso in via cautelare dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario per sessanta giorni, ai sensi dell’art. 55, comma 1 (adesso art. 7-septies, comma 1), del TUF e dell’art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 3 agosto 2017, n. 129.

Con le note del 24 gennaio 2018 e del 18 maggio 2018 (rispettivamente prot. Consob n. 0034535 del 12 febbraio 2018 e n. 0162403 del 22 maggio 2018) Azimut Capital Management SGR S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Bresciani nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario

Nello specifico l’Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell’attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Lorenzo Bresciani, ai sensi dell’art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:
• art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver: – acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, disponibilità di somme di pertinenza dei clienti; – effettuato operazioni non autorizzate; – omesso di eseguire operazioni dei clienti; – comunicato informazioni nonché trasmesso documenti non rispondenti al vero;
• art. 159, comma 5 (già art. 108, comma 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle previste dalla legge;
• art. 159, comma 6 (già art. 108, comma 6, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver ricevuto finanziamenti dai clienti;

A fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Bresciani non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente. Ocf ha ritenuto così conclusivamente accertate a carico del Sig. Bresciani le sopracitate violazioni dell’art. 158, comma 1, e dell’art. 159, commi 5 e 6, del Regolamento Intermediari.

Ecco il testo completo della delibera.

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