Lo scorso 15 febbraio Ocf ha riportato sul proprio sito istituzionale alcune informazioni relative all’aggiornamento dei dati e alla comunicazione di variazioni degli stessi per gli iscritti all’Albo. Vediamo il dettaglio di quanto precisato.
I soggetti-persone fisiche e giuridiche iscritte all’albo sono tenuti a rispettare l’obbligo informativo previsto dall’articolo 153 del Regolamento Intermediari e quindi a comunicare all’OCF ogni variazione degli elementi nei tempi stabiliti dalla norma.
In riferimento alle modalità di comunicazione visitare la pagina dedicata “Aggiornamento dei dati e comunicazione variazioni“ e selezionare la categoria professionale di appartenenza:
- CF abilitati all’offerta fuori sede
- CF autonomi
- Società di consulenza finanziaria
Le comunicazioni possono essere inoltrate all’OCF:
- effettuando la registrazione alla propria area riservata e seguendo la procedura guidata di registrazione di secondo livello che richiede la firma digitale. L’inoltro della comunicazione relativa al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e la relativa ricezione in OCF risultano in tal modo immediati. La registrazione di secondo livello (con indirizzo PEC e firma digitale) consente l’accesso alle aree riservate agli iscritti e quindi di usufruire di tutte le potenzialità online del portale OCF;
- ovvero inviando agli uffici UACF di competenza (come indicato nella nota 1 riportata nei moduli), tramite PEC personale, l’apposito modulo debitamente compilato e firmato allegando copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.