Consulenti, persona giuridica? Anche no

Giusto qualche giorno fa vi avevamo raccontato il forte apprezzamento di Anasf, associazione nazionale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, nei confronti del progetto di legge sulla persona giuridica per i professionisti.

Un’idea che però sembra non convincere tutti i protagonisti del settore, come possiamo leggere dall’ultimo comunicato a firma Federpromm, che vi riportiamo di seguito. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

L’aver accolto con enfasi – come ampiamente riportato dalla stampa in questi giorni – il progetto di legge avanzato dall’ On.le  G.Centemero  (capogruppo della Lega alla Camera) da parte dell’Associazione Anasf, sulla modifica del Tuf riguardante la figura del Consulente Finanziario che potrà così operare con i soggetti abilitati anche con un rapporto di natura societaria, anziché come è l’attuale assetto delle reti,  trova invece molto scettica la Federpromm (affiliata Uiltucs) che su dichiarazione del presidente Manlio Marucci afferma come una simile proposta “scardini” strutturalmente il modello  consolidato del rapporto lavorativo classico tra CF (ex PF) e intermediario.

Tale proposta indubbiamente – precisa lo stesso Marucci – ben volentieri sarebbe stata sostenuta in un contesto storico diverso in cui le varie articolazioni ed interlocuzioni avvenute durante l’iter di formazione della complessa disciplina normativa, anche di natura contrattuale (si pensi al lungo percorso: dalla legge sulle SIM del 1991, alla Decreto lgs dell’Eurosim del  1996, al TUF del 1998 e successivamente dalla recente Mifid II del 2018), ha visto partecipi tutti i vari soggetti coinvolti  – compresa l’Anasf – nel realizzare e consolidare l’attuale intero sistema dell’intermediazione finanziaria.   Formulare  ora un siffatto percorso appare come  – rimarca Marucci – una “proposta da campagna elettorale” che difficilmente troverà riscontro negli attuali equilibri gestionali ed organizzativi degli stessi  intermediari.

Tra l’altro la formulazione avanzata dal responsabile della Lega non specifica la natura giuridica di come una simile figura professionale iscritta ad un albo nazionale, quale quella dei consulenti finanziari, potrebbe operare nel rapporto con l’intermediario visto che attualmente si configura come agente, come mandatario o come subordinato; non solo: sotto l’aspetto previdenziale i diritti acquisiti dell’anzianità maturata (Inps ed Enasarco)  come verranno riconosciuti e nell’ambio delle nuove forme di lavoro che stanno prendendo piede nel settore creditizio (si veda il “contratto ibrido” di banca Intesa) come saranno inquadrate le figure professionali tra lavoro subordinato (metà tempo determinato e metà con partita iva) ? e come va considerato – nell’ipotesi – il lavoro svolto come studio associato?  Tutte domande, si sottolinea, che hanno necessità di chiarezza e trasparenza a tutela del pubblico risparmio.  Senza che si generino conflitti di interesse e di casta.

Molto spesso il politico, afferma il sindacalista Marucci, – ed è questo il suo limite – prende le decisioni senza avere un quadro sinottico e una dimensione complessiva del fenomeno di come stiano realmente le cose, ed è solo attraverso la ricerca vissuta sul campo che possono essere avvalorate le sue tesi. In questo modo non certo si risolvono i problemi del ricambio generazionale nel settore che deve invece trovare soluzioni alternative coinvolgendo il mondo della scuola, delle istituzioni, delle forze sociali, della produzione e della finanza. 

Nella fattispecie, una razionale  proposta che renderebbe funzionale ed integrato tutto il contesto delle attività della consulenza finanziaria – già strutturato con le modifiche apportate all’OCF con le varie sezioni – è quello di richiamarsi alla proposta originaria fatta da Federpromm nel  lontano 1996 con le modifiche all’art.31 del Decreto Lgs n.415/96 dove al comma 4 del citato articolo per l’offerta fuori sede, propose due forme del  tipo  di lavoro che doveva disciplinarsi con gli intermediari da parte degli ex PF: come “lavoro subordinato” e come “libero professionista “in base all’art.2229 del Codice civile, superando così  i problemi di funzionamento e di funzionalità del variegato sistema della consulenza finanziaria. 

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