Consulenti, basta obblighi sulla gestione separata Inps

Torniamo sul tema previdenziale associato alla professione grazie all’ultimo comunicato di Federpromm che evidenzia la necessità di revisione dell’obbligo di iscrizione dei CF nella gestione separata Inps. Ve lo proponiamo di seguito.

“È illegittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS per l’avvocato esonerato, in base al regolamento della Cassa di Previdenza Forense, dal versamento del contributo soggettivo…” Così con la sentenza della Corte di Appello di Palermo che si contrappone alla Cassazione, pubblicata lo scorso 11 luglio   in tema di iscrizione alla gestione separata presso l’Inps da parte di soggetti iscritti ad un Albo (nella fattispecie gli Avvocati)   si riapre secondo le  valutazioni espresse da Marucci della Federpromm, anche per i  consulenti finanziari (già promotori finanziari disciplinati ex legge n.1/91)  una finestra di dialogo che rimette in discussione e in modo “critico”  in capo a tali professionisti l’obbligo di iscrizione “vincolante” alla gestione separata Inps, avendo già antecedentemente alla riforma come previdenza “obbligatoria complementare” quella versata all’ Ente di previdenza Enasarco.

Sulla base di tale rivoluzionaria decisione dei Giudici di merito della Corte d’Appello di Palermo che hanno  con grande impegno, intelligenza e coraggio dato una interpretazione diversa da quelle espresse dalla Cassazione, ed in particolare la sentenza 30344 e 30345 del 2017, si  rivalutano  con obiettività di analisi  le tesi  che a suo tempo Federpromm  aveva sostenuto durante l’approvazione della legge di riforma Dini   (Legge n.335/1995)  laddove all’articolo 2 comma 26  affermava che coloro che avevano l’iscrizione ad un albo antecedente alla riforma avevano diritto alla istituzione di una Cassa o Fondo, contrariamente alle  posizioni  espresse dall’Inps che  ha poi “ingabbiato”  (con la legge 662/96) di fatto gli stessi Promotori finanziari  alla iscrizione nella gestione separata con  evidenza contabile al  fondo commercianti.  Uno dei paradossi più impensabili che  ha creato successivamente forti storture e discriminazioni tra categorie professionali iscritte ad albi.

Con tale importante interpretazione dei giudici di merito sui vari ricorsi avanzati da avvocati iscritti alla Cassa di previdenza infatti  si viene ad affermare il principio che la legge ha inteso dire che ”non” sono tenuti alla gestione separata Inps coloro che per svolgere la loro attività  devono essere iscritti ad Albi  -come lo sono di fatto i Promotori finanziari (oggi consulenti finanziari)-, oppure  “coloro la cui attività non sia priva di collegamento con un ente previdenziale”  (in questo caso l’Ente di previdenza complementare Enasarco) di categoria e ciò in assoluta coerenza con la natura residuale della gestione separata, che è volta ad attribuire tutela previdenziale a categorie di lavoratori autonomi che ne sono prive.

Nella fattispecie – afferma Marucci – il fatto che già prima della istituzione della riforma Dini i promotori finanziaria (Cf) fossero obbligati, in quanto lavoratori autonomi con mandato di agenziae quindi assimilabile all’agente di commercio con i vari soggetti abilitati (Intermediari), al pagamento della previdenza obbligatoria  presso l’Enasarco, – e dal gennaio 1997 con la legge n.662 del dicembre 1996 con l’obbligo di iscrizione anche alla gestione separata  presso l’ Inps con doppia previdenza obbligatoria  – avvalora  la tesi  che anche per i Cf  tale  importante storica decisione assunta dai Giudici della Corte di Appello di Palermo sia  stato un evidente “abuso di potere”  che  va  rimosso.   Sul tema  vi è un’ampia  letteratura  riportata sul  sito http://www.federpromm.it/24-anni-di-esperienza

Indubbiamente alla luce di tali nuove interpretazioni –  secondo il sindacalista – la questione ora va approfondita in tutti i suoi aspetti e risvolti giuridici e normativi anche per la categoria dei consulenti ed agenti  finanziari che richiede  parallelamente  interventi mirati. Già i legali dell’organizzazione sono stati coinvolti per verificarne l’effettiva incidenza sul piano delle  eventuali  azioni che si riterranno necessarie  a tutela degli operatori finanziari associati.  Occorre infine –  conclude Marucci – come più volte sollecitato alle forze sociali, politiche, datoriali ed  istituzionali  che per superare tale  incresciosa querelle sia necessario ricondurre il tutto all’interno di  un accordo economico collettivo nazionale di settore con la costituzione di un fondo pensione di tipo negoziale   che coinvolga  tutto  l’universo degli oltre  80mila operatori finanziari (consulenti ed agenti)

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