Consulenti, fatturare e guadagnare anche dopo la pensione

Già in pensione ma in attesa di incassare ancora delle provvigioni dalla società mandante. E’ una situazione in cui si trovano non di rado gli agenti di commercio e i consulenti finanziari che lavorano con un rapporto di tied agent, cioè con un vincolo di mandato con una società. Ora una circolare dell’Inps interviene a fare chiarezza sulle regole da applicare quando si verificano certe condizioni.

L’istituto nazionale della previdenza ha infatti chiarito che, una volta maturato il diritto alla pensione con la cosiddetta “quota 100” (cioè con almeno 62 anni di età e un’anzianità contributiva di oltre 38 anni), un agente o un consulente ha diritto a percepire successivamente i compensi relativi all’ attività lavorativa (ordini per la conclusione di contratti) svolta prima di essersi messo a riposo. Questi redditi possono essere cumulati con la pensione.

Inoltre l’Inps ha specificato che l’agente di commercio, presentando la domanda per andare in pensione con la “quota 100”, può indicare nella sua istanza anche la volontà di differire la decorrenza della pensione, nel caso in cui sia ancora tenuto a lavorare  qualche mese, avendo un obbligo di preavviso. Di conseguenza, il reddito derivante dall’attività svolta dopo aver dato il preavviso sarà eventualmente cumulabile con la pensione che l’agente percepisce.

Soddisfatte le associazioni sindacali di categoria degli agenti (Fnaarc, Fiarc, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario e Usarci), che avevano chiesto un chiarimento su tali questioni. Tutte le organizzazioni avevano messo in evidenza come i loro iscritti rischiavano di risultare penalizzati e di non poter “poter beneficiare del trattamento pensionistico introdotto”, poiché le norme sulla quota 100 non tengono conto “delle specifiche modalità di svolgimento e cessazione dell’attività di intermediazione commerciale previste dalle norme di legge e dagli Accordi economici collettivi (Aec) regolanti il rapporto d’agenzia”.

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