Consulenza e sri, tutto quello che c’è da sapere sugli obblighi informativi

A cura di Massimo Scolari, presidente Ascofind

Orientare i flussi di capitali verso investimenti nell’economia sostenibile, gestire i rischi finanziari che derivano dal cambiamento climatico, dal consumo di risorse, dal degrado ambientale e dalle disuguaglianze sociali e migliorare la trasparenza e incoraggiare un approccio di lungo periodo delle attività economico-finanziarie.

Sono questi i principali obiettivi del Piano d’Azione approvato dall’Unione europea nel 2018. Una delle iniziative varate dal legislatore europeo nell’ambito del Piano d’Azione è relativa all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari con l’approvazione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2019, che troverà applicazione in tutti gli Stati membri dal 10 marzo 2021.

Il nuovo Regolamento mira a ridurre l’asimmetria delle informazioni nelle relazioni con gli investitori riguardo all’integrazione dei rischi di sostenibilità, alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, e degli investimenti sostenibili obbligando i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari a effettuare informative precontrattuali e continuative destinate agli investitori finali.

Inoltre, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni riguardo ai prodotti di investimento assicurativi (IBIP), indipendentemente dalla progettazione dei prodotti finanziari e dal mercato di riferimento, saranno chiamati a pubblicare politiche scritte sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e assicurare la trasparenza di tale integrazione.

Per assicurare un’applicazione coerente e uniforme del regolamento, è necessario individuare una definizione armonizzata di «investimenti sostenibili», che faccia in modo che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance e perseguano adeguatamente gli obiettivi ambientali e sociali.

Secondo la definizione contenuta nel Regolamento per «consulente finanziario» si intende:

  1. a) un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;
  2. b) un’impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;
  3. c) un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti;
  4. d) un’impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti;
  5. e) un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti;
  6. f) una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti.

In particolare, in merito agli obblighi informativi verso la clientela, I consulenti finanziari dovranno pubblicare e aggiornare sui propri siti web:

  1. a) informazioni indicanti se nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari sui quali forniscono consulenza,
  2. b) informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

Il Regolamento prevede un’esenzione dal presente per i consulenti finanziari che occupano meno di tre persone; ciò tuttavia non pregiudica l’applicazione di misure di recepimento nel diritto nazionale delle norme sulla consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni.

Pertanto, benché tali consulenti non siano tenuti a fornire informazioni a norma del Regolamento europeo, essi devono comunque considerare e includere i rischi di sostenibilità nei loro processi di consulenza.

Entro il 30 dicembre 2020, le Autorità europee, tramite il comitato congiunto, dovranno emanare progetti di norme tecniche di regolamentazione concernenti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni circa gli indicatori di sostenibilità in materia di effetti negativi sul clima e altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Ricevere corrette informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità degli strumenti finanziari nell’ambito del servizio di consulenza è riconosciuta dagli investitori.

Secondo l’indagine annuale realizzata dalla Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane poco più del 20% degli investitori si dichiara informato in merito alle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari e solo il 15% circa ha ricevuto le informazioni dal proprio consulente finanziario.

Inoltre, nell’indagine 2019 del Forum per la Finanza sostenibile sui risparmiatori italiani, più dell’80% degli intervistati considera importante essere informato della sostenibilità ambientale e sociale dei propri investimenti, mentre la metà del campione giudica ancora carente l’informazione e ritiene che il settore finanziario non tenga sufficientemente in considerazione i fattori ambientali, sociali e di governance.

L’industria finanziaria europea ed italiana sta accrescendo il numero e la varietà degli strumenti finanziari offerti alla clientela e focalizzati da strategie ESG (Environment, Social and Governance).

Al mese di settembre, dai dati forniti da Morningstar, il lancio di nuovi fondi ed Etf sostenibili erano stati 252 e probabilmente nell’intero anno verrà superato il record precedente di 311 nuovi fondi lanciati nel 2018. La raccolta di capitali da parte dei fondi sostenibili si approssima a 25-30 miliardi al trimestre.

Al 30 giugno 2019 il patrimonio totale dei fondi europei attivi e passivi ESG era pari a 595 miliardi, con un incremento del 20,5% nel semestre. Il patrimonio dei fondi ESG è detenuto al 25% della clientela retail, una quota in sensibile crescita rispetto agli scorsi anni.

 

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