Consulenti, la vigilanza si allarga

L’Organismo di vigilanza a tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (Ocf) presieduto da Carla Rabitti Bedogni (nella foto) eserciterà tra pochi giorni i propri poteri di vigilanza anche nei confronti dei cf abilitati all’offerta fuori sede che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.

Questo è uno dei punti, in relazione alla seconda parte del Tuf (articolo 25 ter) del decreto legislativo n. 165 del 25 novembre scorso, che aveva integrato e corretto il precedente decreto n. 129 del 2017 e che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio scorso, recependo la direttiva Mifid 2.

Il successivo articolo 31 chiarisce 4 punti che specificano il cf abilitato all’offerta fuori sede. Questi 1) promuove e colloca i servizi d’investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti; 2) riceve e trasmette le istruzioni e gli ordini riguardanti servizi d’investimento o prodotti finanziari; 3) promuove e colloca prodotti finanziari e 4) presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari.

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