Contributi Ocf, quelle differenze da spiegare

Nel 2019 il contributo di vigilanza versato all’Ocf dai consulenti abilitati è  stato di 185 euro; gli autonomi ne hanno versati 500. Si è sostenuto che gli autonomi, mancando di controlli da parte di una casa mandante, sono soggetti a rischi maggiori degli abilitati. In realtà non si vede la ragione di una simile affermazione. Se guardiamo l’attività del consulente autonomo, è ancora meno rischiosa di quella del financial advisor abilitato all’offerta fuori sede ma senza mandante.

Il consulente autonomo può svolgere esclusivamente l’attività di consulenza, non ha conflitti di interesse con gli intermediari in quanto retribuito dal cliente e soprattutto non può maneggiare denaro, mentre quello abilitato può svolgere più attività, raccogliere denaro ed è soggetto a conflitti di interesse. L’unico vero rischio nel quale può incorrere il consulente autonomo è lo svolgimento di un’attività preclusagli per legge. In tal caso commetterebbe il reato di abusivismo finanziario. Potrebbe anche raccogliere valori di clienti, ma questo costituirebbe già reato, prima ancora che se ne appropriasse. Stando così le cose, perché v’è una simile differenza di contributo tra le due sezioni dell’Albo?

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