Enasarco, basta allarmismi sui contributi

Botta e risposta senza fine in casa Enasarco. Dopo il comunicato da parte della lista “Fare presto” in merito ai possibili rischi per le pensioni degli agenti (leggi qui), la Fondazione risponde con una nota dove si esorta l’opinione pubblica a evitare allarmismi sul tema. Ve la proponiamo di seguito.

Con delibera n. 38 del 15 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avvio delle attività necessarie per dare attuazione all’articolo 18 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, che ha disposto la sospensione del termine di versamento dei contributi previdenziali relativi al primo trimestre 2020, in scadenza il 20 maggio 2020.

Su questo argomento alcuni siti web e social media stanno dando agli agenti informazioni false e fuorvianti. La Fondazione intende fare chiarezza.

La sospensione del termine per il versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2020 (perciò, da pagare in unica soluzione nel mese di giugno 2020 o in 5 rate mensili sempre a partire dal mese di giugno) non è stata disposta dalla Fondazione Enasarco bensì dall’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23.

Con questa norma il decreto-legge vuole evitare che lo Stato o gli enti previdenziali siano costretti ad agire nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi previdenziali e delle tasse in scadenza nei mesi di aprile e maggio e che, tuttavia, in quel preciso momento non possono pagare a causa del c.d. lockdown, cioè della serrata obbligatoria disposta dal Governo alle attività imprenditoriali e commerciali per contenere l’epidemia da Covid-19.

Lo stesso articolo 18 stabilisce espressamente che la sospensione si applica a tutti i versamenti dei “contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria” (commi 2 e 4) e precisamente ai versamenti dovuti verso “L’INPS, l’INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103” (comma 9).

Il richiamo espresso dell’articolo 18 agli enti di cui al D.Lgs 509/94 non lascia spazio a dubbi sull’obbligo per la Fondazione di procedere alla sospensione dei contributi Enasarco in scadenza il 20 maggio 2020.

Dice il falso chi afferma che il Consiglio di Amministrazione rischia di mettere in difficoltà la categoria degli agenti a causa del posticipo del versamento dei contributi dovuti all’Enasarco, perché il differimento è stato disposto dalla legge e non dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha solo verificato e preso atto, per doveroso senso di responsabilità e di rispetto della legge, che questa norma di sospensione è obbligatoria anche per i contributi Enasarco e, quindi, ha dato il via alle attività per la sua applicazione.

Ugualmente, è priva di qualsiasi fondamento l’affermazione di chi dice che l’Enasarco avrebbe potuto differire anche il termine per l’esecuzione delle trattenute dei contributi previdenziali che le imprese effettuano nel momento in cui pagano le fatture agli agenti.

La sospensione dell’articolo 18 riguarda solo l’obbligo di versamento previsto a carico delle imprese preponenti e non invece le trattenute che i preponenti effettuano sulle provvigioni degli agenti.

Ai sensi dell’art. 7 legge 2/2/1973 n. 12 (Modalità di pagamento): “Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell’agente e del rappresentante di commercio. Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell’agente e del rappresentante di commercio deve essere esercitato all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi”.

La stessa disposizione è ripetuta nell’art. 8 (Modalità di versamento), comma 4, del Regolamento delle Attività Istituzionali: “L’obbligo di versamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 è totale a carico del preponente, il quale è esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell’agente. La parte dei contributi a carico dell’agente è trattenuta all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi”.

L’Enasarco non può cambiare la legge n. 12/1973 e nemmeno ha il potere di cambiare il Regolamento delle attività istituzionali, se non con l’approvazione anche dei Ministeri vigilanti del Lavoro e dell’Economia. Pertanto, non può imporre alle imprese preponenti di non effettuare le trattenute dei contributi quando esse pagano le relative fatture.

Per regola, il pagamento delle fatture emesse dagli agenti (insieme alle trattenute dei contributi) avviene, o dovrebbe avvenire, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre come previsto dal Codice civile e dagli Accordi Economici Collettivi. In particolare, l’art. 1749 c.c. prevede che “Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente”.

Quindi, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre l’impresa preponente “all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi”, cioè all’atto del pagamento delle fatture, deve anche trattenere la quota del 50% dei contributi a carico dell’agente. In mancanza di una diversa previsione di legge, per poter sospendere la trattenuta dei contributi dovrebbe essere sospeso anche il pagamento della fattura sulla quale è effettuata la stessa trattenuta e ciò sarebbe un danno per l’agente e non un vantaggio come invece alcuni forse vorrebbero far credere.

Il versamento dei contributi Enasarco, ad opera delle imprese quali sostituti d’imposta, non deve essere confuso con il pagamento dei contributi INPS o con il pagamento dell’IRPEF, regolati da norme in parte o del tutto distinte.

Infatti, i contributi INPS sono pagati interamente e direttamente dagli agenti in base al loro reddito d’impresa, con il modello F24, mentre i contributi Enasarco sono pagati dagli agenti solo per il 50% mentre il restante 50% è a carico dalle imprese preponenti, che per questo

– e solo per questo – operano quali sostituti d’imposta anche per la quota dovuta dagli agenti.

In sintesi, sia per i contributi INPS che per i contributi Enasarco la sospensione dell’articolo 18 si applica ai soggetti che hanno l’obbligo di effettuare i versamenti contributivi: per i contributi dovuti all’INPS, in base al reddito d’impresa, il soggetto obbligato al versamento è l’agente direttamente (per il 100% del dovuto), che perciò si può avvalere della sospensione; per i contributi dovuti all’Enasarco l’obbligo di versamento è a carico delle imprese preponenti (già in base alle legge n. 12/1973) e quindi sono quest’ultime che si possono avvalere della sospensione ex articolo 18.

Similmente, ai sensi dell’articolo 19 dello stesso D.L. n. 23/2020, gli agenti possono chiedere alle imprese per le quali lavorano di non effettuare le trattenute fiscali IRPEF dovute fino al mese di maggio e poi provvedere essi stessi direttamente ad effettuare il relativo pagamento nel mese di luglio, o in 5 rate a partire da luglio, e ciò è possibile perché lo ha previsto la legge e perché tale obbligo fiscale ricade direttamente e al 100% su ciascun agente.

Per quanto sopra illustrato risulta chiaro che è improprio e fuorviante ogni paragone con le Casse previdenziali dei professionisti, perché per queste ultime (a differenza di Enasarco) l’obbligo di versamento dei contributi ricade direttamente sui professionisti sia per la parte previdenziale calcolata sul reddito professionale sia per la parte assistenziale a carico dei clienti e rispetto ai quali gli stessi professionisti agiscono come sostituti d’imposta. Essendo i professionisti essi stessi direttamente obbligati ai versamenti contributivi verso le loro Casse è coerente che essi possano beneficiare della sospensione (come le imprese preponenti per i contributi Enasarco).

In conclusione, chi ha dichiarato o dichiara di essere contro l’applicazione dell’articolo 18 del D.L. n. 23/2020, in realtà, è contro l’applicazione di una norma di legge che, invece, il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di applicare e intende applicare con pieno senso di responsabilità.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Tag: