Rendiconti Mifid 2, strigliata di Consob a reti e consulenti

Formalmente si tratta di raccomandazione, ma nella sostanza queste assomigliano a una vera e propria tirata d’orecchie agli operatori del mercato italiano dell’advisory. Tramite la pubblicazione della Raccomandazione n. 1/2020 del 7 maggio 2020, l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari è infatti intervenuta sullo spigoloso tema dei rendiconti ex Mifid 2 (qui le pagelle redatte da Bluerating con Aduc).

Ebbene la commissione, a firma del presidente Paolo Savona, sollecita gli intemediari ( intermediari, come definiti dall’art. 35, comma 1, lett. b), del Regolamento Intermediari nonché consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di cui agli artt. 18-bis e 18-ter del TUF e ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri e/o di terzi) a inviare quanto prima la documentazione ai propri clienti ( “Le rendicontazioni relative all’anno 2019, ove non ancora inviate, avuto riguardo all’emergenza sanitaria in corso, dovrebbero essere trasmesse ai clienti quanto prima, nel rispetto del principio generale secondo cui le informazioni indirizzate alla clientela «devono essere corrette, chiare e non fuorvianti» e nell’osservanza della normativa vigente”), suggerendo contestualmente una messa in evidenza chiara e trasparente dei costi degli investimenti, invitando gli operatori a inserire queste voci o in un documento unico (stand alone) oppure nella prima pagina di un documento più ampio.

L’esposizione dei costi e oneri in forma aggregata dovrebbe essere effettuata, distintamente per il servizio di gestione di portafogli e per gli altri servizi, attraverso l’impiego della tabella indicata dall’ESMA nella Q&A n. 13 del documento “Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics”, sezione “Informations on costs and charges”, come di seguito riportata:

Voci di costi e oneri

Importo in denaro

Importo percentuale

Servizi di investimento e/o servizi accessori … € … %
Pagamenti di terzi ricevuti dall’intermediario … € … %
Strumenti finanziari … € … %
Totale costi e oneri … € %

Le singole componenti da includere nelle voci sono quelle indicate nell’allegato II del Regolamento Delegato.

La voce relativa ai costi e oneri degli strumenti finanziari dovrebbe recare separata evidenza di quelli impliciti inclusi nel prezzo (quali ad esempio le commissioni di strutturazione).

In calce alla tabella dovrebbe essere rappresentato, sia in valori assoluti che in termini percentuali, l’ammontare degli oneri fiscali inclusi nel “Totale costi e oneri”.

I costi e oneri rappresentati nella tabella sono quelli effettivamente sostenuti dal cliente nel periodo di riferimento del rendiconto.

Nella rappresentazione dell’importo percentuale di costi e oneri, il parametro assunto a riferimento (quale ad esempio la “giacenza media”) dovrebbe essere coerente con il livello di aggregazione dei costi e oneri impiegato. E così laddove si riportino i costi e oneri del servizio di gestione di portafogli, si dovrebbe far riferimento ad esempio alla “giacenza media” del solo rapporto gestito; per gli altri servizi il parametro dovrebbe essere costituito ad esempio dalla “giacenza media” del portafoglio titoli amministrato (senza considerare le disponibilità di conto corrente).

In calce alla tabella dovrebbe essere riportata in modo chiaramente individuabile l’illustrazione dell’effetto cumulato dei costi sul rendimento. Gli intermediari dovrebbero altresì riportare l’indicazione del rendimento lordo e di quello netto.

La tabella dovrebbe infine essere accompagnata da una sintetica spiegazione del significato di ciascuna voce di costo. Inoltre dovrebbe essere fornita una spiegazione dei criteri utilizzati ai fini della determinazione del valore percentuale di costi e oneri e/o dell’impatto dei medesimi sul rendimento (quali, a titolo esemplificativo, la “giacenza media” o il “nozionale dell’operazione”), con indicazione dell’ammontare di riferimento impiegato nel calcolo.

Per le osservazioni complete vi rimandiamo alla comunicazione integrale di Consob (clicca qui).

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