Consulenti: competenze, formazione e requisiti, Consob è al bivio

Le strade possibili da percorre sono due. La prima consiste nel lasciare tutto com’è, mentre la seconda prevede più flessibilità interpretativa, eliminando dal testo del Regolamento Intermediari le prescrizioni di dettaglio e rimettendo agli intermediari l’onere di identificare le modalità operative idonee a garantire in concreto il rispetto degli standard previsti, fatto salvo quanto previsto per l’accertamento iniziale del possesso degli idonei requisiti di conoscenza e competenze del personale. Sono queste le due alternative proposte da Consob in merito alle quali l’autorità a chiesto un parere al mercato, rilasciando lo scorso luglio una consultazione con il mercato sulle proposte di modifiche al Regolamento Intermediari in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari.

Lo scopo è trasporre in ambito domestico la regolamentazione europea, introducendo norme di dettaglio, non derogabili, aggiuntive rispetto ai principi generali stabiliti dalla MiFID II e dagli Orientamenti Esma/2015/1886.

La consultazione terminerà il 21 settembre 2020.

Qui di seguito vi riportiamo le due opzioni individuate dall’autorità.

Opzione 0

L’opzione 0 prevede il mantenimento dell’attuale impostazione che, muovendo dai principi generali sanciti dalla MiFID II e dagli Orientamenti dell’ESMA, si caratterizza per la presenza di una serie di norme di dettaglio. Tale approccio alla revisione potrebbe essere completato da interventi mirati su alcune delle attuali disposizioni, con l’obiettivo di ridurne la portata prescrittiva e quindi valorizzare l’autonomia decisionale degli intermediari. Tale opzione, pur modificando talune prescrizioni in un’ottica di semplificazione, non comporta necessariamente la revisione dei modelli organizzativi attualmente utilizzati. Tuttavia, si manterrebbe nel complesso l’attuale impostazione, che si caratterizzata per un più marcato livello di autonomia e tipicità domestica rispetto a quanto previsto in ambito europeo.

Opzione 1

L’opzione 1, invece, prevede una più pervasiva rivisitazione del citato Titolo IX del Regolamento Intermediari, in base alla quale – pur mantenendo la statuizione dei principi generali (es. secondo cui i membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati, sono tenuti a possedere idonee conoscenze ed esperienze professionali, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori) – opera, ove necessario, i rinvii ai pertinenti punti degli Orientamenti dell’ESMA, mantenendo nel testo regolamentare la determinazione del periodo minimo di esperienza richiesto parametrato alla tipologia di attività prestata (consulenza o fornitura di informazioni) e alla qualifica detenuta. L’opzione 1 garantisce un pieno allineamento con quanto previsto dagli Orientamenti dell’ESMA, eliminando dal testo del Regolamento Intermediari le prescrizioni di dettaglio e rimettendo agli intermediari l’onere di identificare le modalità operative idonee a garantire in concreto il rispetto degli standard previsti, fatto salvo quanto previsto per l’accertamento iniziale del possesso degli idonei requisiti di conoscenza e competenze del personale. In base a tale approccio, la disciplina identifica in ogni caso gli aspetti che competono alle autorità di vigilanza nazionali, in linea con quanto previsto dai punti 21-23 degli Orientamenti (cfr. sopra).

Per quanto concerne l’esperienza professionale minima richiesta, in ragione della particolare rilevanza che, in un’ottica di tutela degli investitori, assume l’iniziale accertamento del possesso da parte del personale degli intermediari delle idonee competenze e conoscenze e dell’opportunità di garantire un livello minimo di esperienza comune per tutti gli operatori, l’opzione 1 (nel rispetto della summenzionata previsione dell’ESMA secondo la quale le autorità sono tenute a pubblicare informazioni riguardanti il periodo di tempo necessario per acquisire un’esperienza adeguata in ogni caso non inferiore a sei mesi) è volta a mantenere l’attuale modello normativo che identifica a livello regolamentare il bilanciamento richiesto tra qualifiche possedute e periodo di esperienza professionale minima richiesta, seppure adottando delle sostanziali semplificazioni. In particolare, a fronte della generale riduzione dei periodi minimi di esperienza richiesti rispetto al vigente testo regolamentare, si elimina la possibilità, attualmente sancita dagli artt. 79, comma 4, e 80, comma 3, del Regolamento Intermediari, di dimezzare i citati periodi a fronte del possesso di una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell’Unione europea ovvero del superamento di un corso di formazione avente le stringenti caratteristiche indicate dall’art. 79, commi da 5 a 10.

Nel contesto di una tecnica regolamentare principle-based, che attribuisce particolare rilevanza all’autonomia organizzativa degli intermediari, la predeterminazione a livello regolamentare del bilanciamento tra qualifiche possedute e esperienza minima richiesta, per le ragioni sopra illustrate, consente di meglio tutelare gli investitori e, al contempo, tiene conto della particolare enfasi recentemente espressa dall’High-Level Forum on Capital Markets Union per quanto concerne la fase di iniziale accertamento del possesso di idonee conoscenze e competenze da parte dei consulenti, pur non accedendo all’ipotesi della certificazione prospettata dall’High-Level Forum. Tale soluzione consente altresì di preservare l’auspicabile allineamento dei requisiti di conoscenza e competenza richiesti ai consulenti finanziari autonomi rispetto a quelli richiesti ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Al riguardo, si rappresenta che nello schema di decreto ministeriale recante (tra l’altro) i requisiti di esperienza professionale che i consulenti finanziari autonomi devono possedere ai fini dell’iscrizione nella relativa sezione dell’albo4 è stato operato un rinvio mobile a quanto stabilito dalla Consob, nel Regolamento Intermediari, avuto riguardo ai requisiti di esperienza professionale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Essendo l’esperienza professionale un requisito costitutivo per l’iscrizione dei consulenti finanziari autonomi nella relativa sezione dell’albo, risulta necessaria, per gli stessi, la predeterminazione dei periodi di esperienza richiesti. Il mantenimento, nel citato Titolo IX, delle previsioni volte a individuare gli specifici periodi di esperienza richiesti in base alle qualifiche acquisite consente di confermare il predetto rinvio, garantendo il coordinamento tra le due discipline (quella del Regolamento Intermediari e quella dell’emanando decreto ministeriale) e la parità di trattamento degli operatori del mercato. L’opzione 1 demanda alle scelte/procedure dell’intermediario di stabilire se la revisione annuale delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale debba essere condotta internamente, da parte del datore di lavoro, o possa anche avvenire per opera di soggetti esterni, nonché le modalità di svolgimento del percorso continuo di formazione e sviluppo, eliminando l’obbligo, attualmente sancito dal Regolamento Intermediari, di svolgimento di un corso annuale della durata di trenta ore, avente le caratteristiche prescritte dal citato regolamento. Per l’operatività sotto supervisione, pur confermando la durata massima di quattro anni attualmente prevista, in linea con gli Orientamenti ESMA, si rimette agli intermediari di stabilire le caratteristiche del supervisore e le modalità di esercizio del controllo. In tale mutato contesto, il controllo interno circa il rispetto in concreto della disciplina, attribuito alla funzione di controllo di conformità, sarebbe tenuto a svolgere verifiche e ad accertare il rispetto della disciplina, fornendone relazione all’organo amministrativo. A fronte di una regolamentazione per principi, che demanda agli intermediari l’individuazione delle misure idonee a rispettare nel concreto il dettato regolamentare (es. per le modalità di aggiornamento professionale nel continuo), l’applicazione su base volontaristica – anche in forza di possibili iniziative associative – delle puntuali regole prescritte in sede di trasposizione della MiFID II potrebbe consentire una più agevole prova della conformità al nuovo dettato regolamentare delle soluzioni organizzative adottate dagli intermediari. In ogni caso, i singoli intermediari rimarrebbero liberi di adottare misure organizzative diverse, purché ugualmente idonee a garantire il rispetto degli obiettivi sanciti dal Regolamento Intermediari.

Come anticipato, il procedimento di definizione delle opzioni da sottoporre a consultazione ha beneficiato della preliminare consultazione del COMI. In particolare, al COMI sono state sottoposti due approcci alternativi analoghi alle opzioni di intervento sopra illustrate, fatta eccezione per la predeterminazione del bilanciamento tra qualifiche possedute ed esperienza minima richiesta di cui all’opzione 1.

Nel parere rilasciato, il citato comitato – muovendo comunque dal riconosciuto presupposto che la disciplina introdotta in ambito domestico nel 2018 abbia raggiunto lo scopo di assicurare un livello di conoscenze e competenze adeguato e uniformemente applicato sul mercato italiano – ha espresso una motivata preferenza per un’opzione di generale semplificazione della disciplina contenuta nel Regolamento Intermediari, secondo un approccio principle-based; ciò sia per conseguire un pieno allineamento agli standard previsti negli Orientamenti dell’ESMA, sia per responsabilizzare gli intermediari nel definire procedure e misure adeguate. In particolare, il COMI ha accolto con favore l’intento di operare un riallineamento ai principi della disciplina europea, e ha evidenziato che il futuro assetto normativo dovrebbe caratterizzarsi anche per la capacità di adattarsi ai continui cambiamenti che l’evoluzione tecnologica e la competizione fra intermediari determinerà sul mercato. Con riferimento alla responsabilizzazione degli intermediari, il Comitato ha considerato molto positivamente l’indicazione di riconoscere che l’applicazione di regole autonomamente determinate dall’intermediario è idonea ad assicurare il rispetto degli obblighi posti dalla normativa e può ulteriormente favorire una più efficace dimostrazione della conformità agli stessi. In tale contesto, il Comitato è pervenuto ad una positiva valutazione sul ruolo che le associazioni di categoria potrebbero assolvere, anche in collaborazione fra loro, sia nel favorire la transizione al nuovo assetto regolamentare, sia nell’assicurare adeguati ed omogenei livelli di comportamento da parte degli intermediari nell’applicazione della nuova normativa. Infine, il COMI ha auspicato che sia valorizzato il contributo dell’industria nel suo insieme, in una logica di cooperazione fra produttori e intermediari nella consapevolezza che i requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari rappresentano una componente essenziale per adattarsi alla continua evoluzione dei mercati finanziari che caratterizza il panorama italiano ed europeo.

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