Consulenti: gestire il passaggio generazionale attraverso la Family Holding

A cura di:

Tomaso de Simone: Partner, Family Office and Private Client Services, Studio Associato Consulenza legale e tributaria, KPMG

Riccardo Di Stefano: Senior Manager, Family Office and Private Client Services, Studio Associato Consulenza legale e tributaria, KPMG

Il passaggio generazionale è un momento di discontinuità nel quale i consulenti finanziari si imbattono sempre più frequentemente in ragione degli andamenti demografici e socio- economici dei baby-boomer e della  generazione “X”. Un fenomeno che richiede analisi attente che in Italia si complicano notevolmente quando a oggetto risulta esserci l’impresa di famiglia. In un paese, infatti, caratterizzato dalle pmi stanno venendo al pettine tutti i nodi correlati alle delicate scelte finalizzate a garantire la continuità aziendale. Nodi che vanno sciolti con lungimiranza, pragmaticità e il supporto di esperti che sappiano porsi con sensibilità e autorevolezza, al fianco sia del cliente, sia dei suoi familiari, sia del consulente finanziario, per proporre e realizzare soluzioni che consentano all’azienda di fare un salto di qualità in termini di dimensione organizzativa e struttura di governance. L’inserimento di figure manageriali di livello completerebbe l’evoluzione della società aumentando le prospettive di continuità e redditività, ma questo è un altro tema.

Casi concreti
Nell’ambito di un ciclo di 3 appuntamenti approfondiamo alcuni casi concreti di passaggi generazionali, e relative soluzioni. In particolare tratteremo:
1) Costituzione di Family Holding e relativa governance familiare e societaria per la continuità generazionale.
2) Patto di Famiglia: elementi di analisi tra fiscalità, governance e valorizzazione dei beni della famiglia.
3) Trust e Società semplice: strumenti per la gestione, protezione e trasferimento alle nuove generazioni degli asset familiari. In questo articolo ci occupiamo in particolare del primo tema.

Costituzione di Family Holding
Sovente per conformazione familiare, struttura dell’organigramma societario nonché per specifiche finalità familiari, la costituzione di una holding di famiglia risulta essere la scelta vincente. Consente infatti di perseguire molteplici obiettivi, ottimizzare aspetti di natura fiscale e risolvere questioni di governance familiare. L’operazione di conferimento, inoltre, di primaria importanza nei casi di passaggi di aziende o di costituzione di una holding, è stata resa più agevole e proficua da recenti interventi del legislatore. Nel seguito cerchiamo di illustrare in che modo. Il conferimento di partecipazioni è di norma un’operazione ai fini fiscali “realizzativa” da attuarsi in base alle disposizioni dell’articolo 9 del Tuir dove viene previsto che, in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti, si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Dunque, salvo l’applicazione delle norme alternative messe a disposizione dal legislatore (di cui si dirà meglio sotto), il conferente “realizza”, per effetto dell’operazione di conferimento, al valore normale. Nel caso di conferimento di aziende (art. 176 Tuir) di partecipazioni di controllo (art. 175 Tuir), ovvero di conferimenti di partecipazioni per effetto dei quali si integra o si incrementa il controllo (c.d. scambio di partecipazioni – art. 177 Tuir), il legislatore ha contemplato particolari regimi di neutralità fiscale. Inoltre, lo scambio di partecipazioni è stato recentemente oggetto di novità con il D.L. n. 34 del 2019 che ha ampliato, con il comma 2-bis dell’articolo 177, la possibilità di applicare il regime di neutralità anche al caso in cui oggetto del conferimento siano partecipazioni qualificate ma non di controllo. Si hanno partecipazioni qualificate quando l’oggetto dello scambio sia rappresentato da una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25% secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Presentiamo a seguire tre differenti scenari (non esaustivi), di ottimizzazione del passaggio generazionale, relativi alla costituzione della Family Holding:

A) Partecipazioni di minoranza e Holding di famiglia È il caso di una società operativa non di maggioranza le cui quote, beneficiando del nuovo comma 2-bis vengono conferite in una holding successivamente donata ai figli. La donazione, avendo a oggetto le quote della holding, a questo punto di maggioranza, porta con sé la possibilità di beneficiare, rispettando le condizioni previste dalla norma, dell’esenzione di cui all’articolo 3 comma 4-ter del D. Lgs. n. 346 del 1990. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’Interpello n. 450/2019, ha confermato la bontà dell’operazione qualora ad oggetto di conferimento ci siano partecipazioni di maggioranza. Restano dubbi circa l’esistenza di profili di abusività nell’ipotesi di operazioni condotte su partecipazioni di minoranza per le quali l’analisi dovrà essere affrontata caso per caso, con particolare riguardo alle ragioni economiche extra fiscali che hanno condotto ad adottare tali scelte.

B) Partecipazioni di maggioranza con Family Holding decisionale finalizzata a ottimizzare aspetti di Family Governance Un altro scenario potrebbe essere quello del padre di famiglia che, pur detenendo la maggioranza della società familiare storica, conferisce le quote in una Holding di famiglia donandole successivamente ai figli in comunione beneficiando dell’esenzione di cui all’articolo 3 suddetto. Così facendo le scelte decisionali ricadranno sugli “eredi”, quali nuovi soci comunisti della Holding di famiglia, non distraendo la società operativa dal core business e limitando inoltre potenziali conflittualità che potrebbero sorgere tra i diversi familiari soci. Per limitare tali conflittualità e mantenere la continuità gestionale, uno dei figli potrebbe ricoprire la carica di amministratore nella società operativa.

C) Costituzione di una Holding di famiglia per nuovi investimenti Un ulteriore scenario potrebbe essere quello dell’imprenditore che, non essendo ancora pronto a procedere con il passaggio generazionale ovvero per divergenze di interesse dei successori rivolti ad altri orizzonti, potrebbe conferire le quote della società operativa in una newco “di famiglia” per poi donare le quote ai figli in comunione. La Holding, destinataria dei dividendi prodotti dalla società operativa (o stratificatisi precedentemente), utilizzerà le risorse finanziarie ottenute per effetto della distribuzione per attuare nuovi investimenti. La newco beneficerà di una tassazione limitata in applicazione del regime di Participation Exemption che prevede, per dividendi distribuiti a soggetti di cui all’articolo 73 del Tuir una tassazione dell’1,2% rispetto al più oneroso 26% nel caso di attribuzione diretta al socio persona fisica. Le somme distribuite potrebbero dunque essere utilizzate dalla newco per nuovi investimenti, distanti dal core business della società operativa, potendo inoltre beneficiare del “reinvestimento del vantaggio fiscale”. Da quanto illustrato emerge chiaramente come le soluzioni tecniche possano essere diverse, di più o meno facile realizzazione, e quanto molto dipenda da due variabili fondamentali: 1) Dalle dinamiche e dalle relazioni familiari che, spesso, sono in grado di impattare e pesare oltre la razionalità. 2) Dalla qualità, dalla competenza e dalle soft skill dei consulenti finanziari e patrimoniali chiamati a intervenire.

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