Passaggio generazionale, due semplici strumenti da conoscere

A cura di:

Tomaso de Simone: Partner, Family Office and Private Client Services, Studio Associato Consulenza legale e tributaria, KPMG

Riccardo Di Stefano: Senior Manager, Family Office and Private Client Services, Studio Associato Consulenza legale e tributaria, KPMG

Qui le altre puntate dello speciale

Prima puntata (family holding)

Seconda puntata (patto di famiglia)

Questo terzo e ultimo appuntamento dedicato al passaggio generazionale è focalizzato su due fattispecie utili per la gestione, la protezione ed il trasferimento del patrimonio familiare: la società semplice e il trust. Il loro sapiente utilizzo consente il raggiungimento di vantaggi rilevanti in ambito gestionale e di protezione patrimoniale. Come sempre, si ricorda che il passaggio generazionale necessita di una attenta pianificazione e di una analisi case-by-case al fine di gestire al meglio un momento di importante discontinuità nella vita della famiglia e dell’azienda. La scelta del percorso da intraprendere al fine di ottimizzare i diversi aspetti coinvolti nel passaggio generazionale, inoltre, non è mai semplice tenuto conto delle molteplici soluzioni percorribili che necessitano di un diligente screening preliminare.

Cassaforte autonoma
La società semplice è la forma più elementare di modello societario per mezzo della quale non è possibile svolgere attività commerciale, ma allo stesso tempo può essere utilizzata come valida holding “cassaforte” all’interno della quale concentrare le varie partecipazioni delle società operative. In quanto società di persone, la società semplice ha una autonomia patrimoniale imperfetta che, qualora utilizzata come holding potrà essere sfumata godendo dell’autonomia patrimoniale “perfetta” delle società controllate quando costituite in forma di società di capitali. La costituzione di una società semplice non prevede forme speciali e i soci hanno ampia autonomia nella definizione dell’atto costitutivo come pure nella pianificazione della governance. Il suo utilizzo quale holding di famiglia impedisce l’ingresso a soggetti terzi nel business famigliare tenuto conto della necessità del consenso di tutti i soci per l’approvazione di modifiche del contratto sociale in tal senso. Infine, anche l’eventuale attività di pignoramento delle quote sociali avanzata dal creditore particolare del socio risulta essere una pratica di non semplice attuazione.

Flessibilità nella gestione
Il trust si configura come un istituto di natura giuridica posto in essere da un soggetto disponente (settlor) al fine di far gestire a un trustee il proprio patrimonio in favore attuale o futuro dei beneficiari. L’implementazione del trust presuppone lo spossessamento del patrimonio da parte del disponente, il quale dovrà indicare in maniera dettagliata all’interno del regolamento le modalità di gestione dei beni destinati nel trust stesso e i soggetti beneficiari. Sarà quindi compito del trustee designato gestire i beni all’interno del trust fund secondo quanto stabilito dal citato regolamento. Tramite il trust può essere mantenuta l’unitarietà patrimoniale dell’azienda di famiglia senza che gli eredi debbano essere coinvolti, temporaneamente o definitivamente, nell’attività aziendale e allo stesso tempo assicurando la corretta gestione della stessa. Il meccanismo del trust assicura, inoltre, un livello di flessibilità gestionale tale da consentire alla famiglia la presa di decisioni a carattere strategico, indispensabili per garantire il dinamico evolversi dell’azienda.

Strumenti versatili
Come già anticipato, in sede di passaggio generazionale società semplice e trust risultano essere strumenti versatili. Per quel che concerne la società semplice, in sede di trasferimento delle quote è possibile beneficiare dell’esenzione dall’imposta di donazione e successione in applicazione dell’articolo 3 (comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990). È sufficiente rispettare: (i) i requisiti di parentela (coniuge o discendenti) e (ii) l’impegno assunto da parte dei beneficiari di proseguire l’attività di impresa per un periodo non inferiore a 5 anni al fine di poter beneficiare della suddetta esenzione. Non farà, inoltre, decadere l’agevolazione il conferimento d’azienda o della partecipazione in altra società, prima del decorso del quinquennio. Differentemente, nel caso in cui il trasferimento della partecipazione non possa beneficiare della agevolazione appena descritta, la base imponibile ai fini dell’imposta di successione e donazione, essendo per natura assente un bilancio, sarà calcolata facendo riferimento al valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società (Art. 16 D.Lgs. 346/90). Relativamente all’imposta di successione e donazione, l’Agenzia delle Entrate sostiene che debba essere assolta al momento della costituzione del vincolo di destinazione risultando irrilevante, ai fini dell’imposta suddetta, la successiva attribuzione ai beneficiari, sia in corso di vita del trust che al suo termine. Tale irrilevanza permane anche qualora il trust fund abbia subito modifiche nel tempo sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Inoltre, in fase di conferimento degli asset in trust, l’imposta di donazione, qualora dovuta, verrà assolta rispettando l’aliquota da definire sulla base del rapporto di parentela tra il disponente e i beneficiari potendo, questi ultimi, beneficiare delle franchigie disponibili. Va detto che a oggi la Corte di Cassazione è giunta a conclusioni differenti rispetto all’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’imposta di donazione e successione sia dovuta non già nella fase di attribuzione dei beni in trust, ma in fase di successiva attribuzione ai beneficiari. L’adozione da parte del contribuente di un comportamento in linea con le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate non dovrebbe far sorgere contestazioni da parte del Fisco. La società semplice utilizzata come holding di famiglia e il trust risultano essere due validi strumenti. La loro flessibilità e versatilità li rendono adatti anche a situazioni complesse in cui l’equilibrio aziendale e familiare non possono essere turbati.

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