Consulenti, il praticantato e chi potrebbe saltare l’esame

Niente esame di abilitazione per i quadri bancari e istituzione del praticantato. Sono alcune delle novità principali che potrebbero diventare operative nei prossimi mesi per il mondo della consulenza finanziaria. Derivano da una consultazione pubblica del MEF conclusa lo scorso 22 novembre 2019 sullo schema di decreto ministeriale recante il regolamento sui requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità allo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi. Luca Mainò, vice presidente di AssoSCF e membro del consiglio direttivo di Nafop, ha condiviso con BLUERATING tutte le possibili novità che potrebbero anche essere varate e diventare operative nei prossimi mesi. Buona lettura.

Articolo a cura di Luca Mainò

AssoSCF NAFOP le due associazioni dei professionisti e delle società di consulenza indipendente, hanno partecipato alla consultazione pubblica del MEF conclusa il 22 novembre 2019, sullo schema di decreto ministeriale recante il regolamento sui requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità allo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza e dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ai sensi degli articoli 18-bis, 18-ter e 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il TUF ha deciso per le tre sezioni dell’albo unico dei consulenti finanziari ed attribuito al MEF il compito di individuare, con decreto e sentita la Consob, i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità che gli stessi devono possedere. All’Organismo OCF, che opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento Consob, spetta l’attività di gestione dell’albo e di vigilanza sui soggetti iscritti.

Le disposizioni del nuovo regolamento si applicheranno alle domande di iscrizione all’albo presentate successivamente alla sua entrata in vigore, attesa da oltre un anno dal mercato.

Per le istruttorie pendenti a tale data continueranno a trovare applicazione i requisiti previsti dalla attuale normativa.

Cosa cambierà?

In base alle informazioni disponibili ad oggi, in relazione ai testi a disposizione per la consultazione pubblica, vi segnalo alcune novità che riguardano i futuri Consulenti finanziari autonomi e le loro SCF. 

Anzitutto, verranno esonerati dalla prova valutativa:

a) coloro che siano stati iscritti all’albo come consulenti abilitati all’offerta fuori sede. Come da noi richiesto da molti anni, viene eliminato il riferimento al vincolo temporale (“due anni negli ultimi tre”) previsto dal D.M. 206/2008 in quanto si ritiene che i soggetti che sono stati iscritti  anche senza mandato in una sezione dell’albo, abbiano i requisiti di professionalità richiesti ai fini dell’iscrizione nell’altra sezione;

b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di banca, ovvero il preposto ad una dipendenza o ad un’altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di impresa di investimento o di società di gestione del risparmio che siano stati addetti ad uno dei servizi e attività di investimento previsti dal TUF, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni nei dieci anni precedenti la richiesta di iscrizione all’albo. 

In secondo luogo, per quanto riguarda il requisito di esperienza, verrà introdotto il praticantato che potrà essere svolto presso Consulenti finanziari autonomi e/o SCF o presso i soggetti abilitati come individuati dal TUF. Ai fini del requisito di esperienza professionale potranno computarsi i periodi di operatività – anche sotto supervisione – svolti in qualità di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (durata? Non è specificato, riteniamo, anche in relazione all’art. 80 del Regolamento intermediari, che possa essere di 12 mesi).

Il praticante consulente finanziario autonomo: a) deve svolgere la pratica professionale con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza e deve rispettare la disciplina relativa ai consulenti finanziari autonomi; b) assiste agli incontri con i clienti; c) partecipa alla formulazione delle raccomandazioni ai clienti; d) può svolgere la pratica professionale anche contemporaneamente per conto di più soggetti, previo loro consenso; e) non può svolgere autonomamente il servizio di consulenza in materia di investimenti nei confronti dei clienti.

Il praticantato può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

OCF potrà dettare ulteriori norme per la regolamentazione del praticantato.

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