Guerra in Enasarco, tutte le ragioni della vittoria di FarePresto! Ecco cosa dice l’ordinanza

Lo scorso 22 aprile 2021, il Tribunale Civile di Roma, sezione XVI Civile, ha emesso sentenza in merito alla diatriba sulla elezione del Cda di Enasarco.

Il Tribunale, accogliendo l’istanza cautelare presentata dalla coalizione Fare Presto!, della quale Anasf fa parte, ha sospeso l’efficacia della delibera assunta dalla Commissione Elettorale della Fondazione Enasarco del 28 dicembre 2020, sulla base della quale è stato eletto il Consiglio di amministrazione dell’Ente.

Stando a quanto si legge nel punto 3 nell’ordinanza, raccolta da Bluerating.com:

“la determinazione dell’Ufficio elettorale di esclusione del voto del delegato Nesta, come espresso nel corso della assemblea dei delegati del 23/12/2020, a prescindere dai rilievi formali, non appare nel merito legittima, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, risultando pregiudizievole per il diritto di voto del delegato Romualdo Nesta e di sua partecipazione alla scelta del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ebbene, il primo motivo di esclusione del voto è stato fondato sulla asserita espressione del voto con “modalità diversa” da quella prevista nella lettera di convocazione e dal dibattito svolto in sede di Commissione elettorale tale motivo deve intendersi riferito al voto espresso solo audio e non anche in video, avendo più volte, peraltro, il Presidente dell’Assemblea ripetuto di non riuscire ad identificare il votante. Per quanto attiene, invece, al momento della espressione della preferenza, è pacifico che il Nesta non ha risposto ai ripetuti interpelli del presidente ed è riuscito ad esprimere il voto in un momento successivo alla chiusura della votazione da parte del presidente, prima della proclamazione dei voti. Per valutare quanto occorso, appare opportuno ricostruire i fatti come emergenti dai documenti messi a disposizione delle parti. E’ pacifico che la assemblea dei delegati del 23/12/2020 è stata ritualmente convocata in videoconferenza, opzione indicata come consentita dall’art. 15 dello Statuto, per la nomina dei componenti del CdA della fondazione. E’ altresì pacifico che è stata indirizzata ai delegati una comunicazione integrativa del 17/11/2020 del seguente tenore: “ Con riferimento alla convocazione della riunione dell’Assemblea dei delegati del 23 dicembre 2020, avente all’ordine dei lavori “elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione”, tenuto conto del combinato disposto dell’articolo 15, comma 6, dello Statuto e dell’articolo 30, comma 5, del Regolamento elettorale, si ricorda che l’attribuzione di delega ad altro delegato partecipante non darà diritto al voto. Ciò in ragione della disposizione di cui alla predetta norma regolamentare secondo la quale, ai fini dell’elezione dei componenti del CdA, “non è ammesso il voto per delega”. Pertanto, ai fini dell’espressione del voto per il punto all’ordine del giorno soprarichiamato, si invita a partecipare personalmente, attraverso il sistema di videoconferenza Microsoft Teams, alla riunione del 23 dicembre 2020, ore 10.30, già convocata a mezzo PEC il 12 novembre u.s.”. Il 14/12/2020 l’Ufficio elettorale ha esaminato le liste elettorali presentate, con i relativi candidati ed ha approvato gli avvisi contenenti le liste separatamente per agenti e per le imprese preponenti. Il 22/12/2020 la segreteria degli organi collegiali ha comunicato che “al fine di facilitare l’accesso alla riunione Assembleare convocata tramite videoconferenza Microsoft Teams per la giornata di domani, si ritrasmette in allegato la convocazione già inviata il 12 novembre 2020 contenente il link di accesso. Si ricorda che l’adunanza è prevista a partire dalle ore 10.30, ma l’accesso al link è consentito dalle ore 9.00. In caso di eventuali problemi tecnici è possibile rivolgersi all’Ing. Daniele Carlucci al numero: xxx”.

Da quanto esposto, dunque, la convocazione prevedeva unicamente un sistema di videoconferenza su piattaforma Teams e l’orario di inizio della riunione, cui ciascun delegato era chiamato a presenziare personalmente per la espressione della preferenza di lista. Il verbale notarile della seduta del 23/12/2020 riporta alle ore 10.30 la presenza di tutti i delegati (60) e la modalità di identificazione, avvenuta con appello nominale. Avviata la votazione il verbale riporta: “Ciascun delegato esprime pertanto singolarmente e palesemente_il proprio voto; nel corso dell’appello nominale non risponde alla chiamata per l’espressione del voto il delegato Romualdo_Nesta e pertanto il Presidente prosegue nell’appello. Esaurito l’appello, il Presidente chiama più volte il delegato_Nesta al fine di consentirgli di esprimere il suo voto; il tutto anche mediante chiamata telefonica, attraverso gli uffici preposti. Trascorsi circa cinque minuti ulteriori dal termine dell’appello nominale, il Presidente dichiara che dopo un ulteriore breve lasso di tempo dichiarerà chiusa la votazione; trascorsi quindi un paio di minuti, il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione. Si procede quindi al conteggio dei voti e dopo circa ulteriori dieci minuti si manifesta il delegato Nesta via audio, il quale esprime il suo_ voto per la lista FARE PRESTO Confesercenti; al che il Presidente prende atto del voto rimettendo ai sensi di Statuto alla Commissione Elettorale la validità del voto espresso dal delegato Nesta”. Il verbale indica, poi, i vari interventi degli altri delegati e la loro valutazione sul voto espresso dal Nesta, che ha, altresì, confermato il suo voto durante il dibattito. All’esito il verbale riporta: “Il Presidente a questo punto dichiara chiusa la discussione, e_ si procede quindi alla proclamazione dei voti come sopra espressi che dà il seguente esito: per la componente Agenti: – Lista Ensarco del futuro – agenti: voti 5 (cinque); – Lista Alleanza per Enasarco: voti 16 (sedici); – Lista Fare Presto – Agenti: voti 19 (diciannove) per la componente Imprese: – Lista Artenasarco: voti 3 (tre); – Lista Fare Presto Confesercenti: voti 7 (sette); – Lista Progetto Enasarco: voti 7 (sette); Lista Uniti per Enasarco: voti 3 (tre).”

Va rilevato che da un primo esame della registrazione della seduta emerge che, per quanto riferito dai tecnici nel corso della assemblea, il Nesta è sempre risultato collegato e indicato nella lista dei presenti. Va precisato che la piattaforma Teams prescelta non consente la visibilità di tutte le immagini dei presenti in contemporanea, ma solo un massimo di 9 immagini e, ove più sono le videocamere attive, occorre qualche istante perché sia visibile l’immagine di chi prende la parola. La registrazione conferma tale circostanza, per cui non risulta mai possibile la evidenza di tutte le immagini dei partecipanti in contemporanea. Ritiene il Giudicante che, all’esito dell’esame dei documenti sottoposti dalle parti e della registrazione della seduta e da quanto a verbale notarile dell’assemblea, non emerge che il voto del Nesta sia stato espresso con modalità diversa da quanto indicato nella convocazione. Il delegato ha espresso il voto mentre si stava svolgendo la assemblea in videoconferenza su piattaforma Teams e non vi è incertezza sulla attribuzione del voto al Nesta, che lo ha anche confermato mentre risultava visibile in video. Non risulta prima facie che egli abbia espresso il voto con una modalità diversa dal collegamento sulla piattaforma Teams, anche se al momento in cui è espressa la preferenza non è risultata visibile la sua immagine, che è, invece, visibile all’atto dell’iniziale appello nominativo e dei suoi interventi successivi al primo collegamento solo vocale, ivi compresa la sua conferma del voto. Il verbale notarile, peraltro, conferma l’intervento “via audio” del Nesta, ma non con modalità diversa dalla conferenza su Teams, indica che il voto viene confermato nel corso del dibattito – momento in cui il Nesta risulta visibile – e il Presidente lo ha inserito nel novero dei votanti, riuscendo senza alcun dubbio ad attribuire la preferenza alla lista prescelta al momento della “proclamazione dei voti”. Non può, dunque, porsi il dubbio della identificazione del Nesta quale votante e anche della intervenuta espressione del voto con modalità in videoconferenza.

L’aspetto più delicato da affrontare è, invece, la valutazione del momento in cui il voto è stato espresso, atteso che il Presidente della Assemblea, dopo aver effettuato una prima chiamata nominativa ed una successiva chiamata al termine dell’interpello di tutti i delegati nonché dopo aver cercato di far contattare telefonicamente il Nesta, attesi due minuti circa, ha dichiarato chiusa la votazione. La manifestazione della preferenza del Nesta è avvenuta alcuni minuti più tardi, prima della proclamazione dell’esito della votazione e mentre era ancora in corso il dibattito tra i delegati su quale fosse la soluzione più corretta da assumere. La costante presenza del Nesta alla riunione dall’appello iniziale (anche in video) alla chiamata al voto differenzia il suo caso da quanto accaduto nella assemblea dei delegati del 30/6/2020 per i delegati Coppola e Di Pietro, precedenti che sono stati richiamati dai resistenti. Nella assemblea dei delegati del 30/6/2020 il Coppola e, poi, il Di Pietro, che hanno affermato di aver avuto problemi di collegamento, si sono collegati materialmente alla riunione dopo che vi era stata non solo la chiusura della votazione, ma anche il conteggio dei voti e la proclamazione dei risultati, tanto che non sono stati ammessi a votare. A prescindere dalla considerazione che le delibere assunte il 30/6/2020 non sono state impugnate, in entrambi i casi, dunque, i delegati non erano collegati al momento della votazione, le operazioni di voto erano state completate, il voto non è stato espresso ed inoltre, come emerge da quanto spiegato dal notaio nel corso della assemblea, il relativo voto, alla prova di resistenza, sarebbe stato ininfluente ai fini della modifica del risultato della delibera assunta. Nel caso del Nesta, invece, il delegato risultava presente in assemblea, collegato ed ha espresso la sua preferenza prima non soltanto della chiusura della seduta, ma anche del conteggio delle preferenze (palesi) e della proclamazione dei risultati. Non va, peraltro, sottaciuto che dalle registrazioni delle assemblee dei delegati prodotte emerge che è stata ripetutamente rappresentata l’esigenza di una regolamentazione delle modalità di gestione delle videoconferenze, soprattutto nei casi, non infrequenti, di problematiche tecniche da superare. Lo statuto ed il regolamento elettorale della fondazione Enasarco, infatti, non forniscono allo stato una indicazione di dettaglio, che sarebbe quantomai opportuna, sulle modalità di tenuta delle riunioni in videoconferenza previste dall’art. 15 dello Statuto (al pari delle riunioni in audioconferenza): non sono disciplinate, in particolare, le tempistiche delle votazioni né sono indicatele modalità per affrontare e risolvere eventuali problematiche tecniche di collegamento che si verifichino del corso della riunione in videoconferenza.

La fondazione ha rappresentato di aver indicato il nominativo di un tecnico da poter contattare in caso di difficoltà, che il Nesta non aveva chiamato, ha documentato di aver cercato di contattare telefonicamente il Nesta, senza esito ed ha eccepito il difetto di prova di un problema tecnico e della imputabilità alla fondazione di tale problema. Non si può dubitare che la fondazione abbia fornito indicazioni utili ai delegati, inviando una comunicazione da parte della segreteria degli organi collegiali, che invitava a contattare il tecnico in caso di necessità, modalità peraltro consigliata, ma di certo non vincolante. E’ parimenti pacifico che sono stati effettuati alcuni tentativi di contattare telefonicamente il Nesta, ma non emerge che sia stato verificato il regolare collegamento dello stesso in videoconferenza.

Resta il fatto che il Nesta risultava presente alla riunione e occorreva dare una qualificazione ed un significato alla sua mancata risposta all’interpello prima di poter chiudere validamente la votazione. Nel caso di specie tale qualificazione non risulta data a verbale e la votazione è stata chiusa senza aver previamente risolto e chiarito la problematica collegata al voto del Nesta. Manca una prova tecnica obiettiva di un problema di collegamento, ma da un punto di vista logico e di corretta interpretazione della condotta del Nesta non vi è altra plausibile spiegazione alla sua temporanea mancata risposta che un problema di collegamento, tenuto conto che egli era presente alla riunione, è rimasto presente per tutta la durata dell’assemblea ed ha manifestato la sua preferenza non appena possibile – secondo una valutazione di verosimiglianza – indicando nel corso del dibattito di aver avuto un problema di collegamento. Il silenzio alla chiamata del Nesta non può, dunque, essere interpretato come volontario allontanamento dalla riunione, né come astensione o mancata intenzione di partecipare al voto e il delegato, che, come ripetuto, era presente e collegato, è, comunque, riuscito materialmente ad esprimere una preferenza.

In assenza di una tempistica prevista dal regolamento elettorale per poter esprimere il voto, ogni questione sul tempo occorso tra l’interpello e la risposta appare superflua, in quanto il punto focale è dato dal fatto che il voto è stato espresso da un delegato presente, nel corso della assemblea, la preferenza è stata espressa senza possibili incertezze sulla lista dallo stesso indicata, tanto che nella proclamazione dei risultati di voto il 23/12/2020 il voto risulta correttamente attribuito. Nel bilanciamento degli interessi dell’ente al celere svolgimento della riunione e del delegato ad esprimere il proprio voto, non è possibile sostenere che il ritardo di alcuni minuti nella espressione del voto (motivato da ragioni di carattere tecnico), nel mentre era ancora in corso la riunione dell’assemblea, giustifichi la compressione del diritto di voto e della partecipazione di un delegato alla scelta in vista della nomina dell’organo amministrativo dell’ente. La Commissione Elettorale, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 25 comma 1 dello Statuto (“sovrintende al regolare svolgimento della procedura di voto” e “verifica i risultati della votazione”) ha tenuto conto della intervenuta chiusura della votazione, senza considerare se poteva il Presidente dell’assemblea dei delegati porre termine validamente alla votazione senza prima definire la posizione del Nesta o se la votazione è stata chiusa, in realtà ed a prescindere dalle dichiarazioni formali, solo una volta acquisita la intenzione di voto (o in ipotesi di astensione) di tutti i presenti. Per le ragioni esposte ricorre il fumus della cautela richiesta.

Ricorrono parimenti i gravi motivi, risultando evidente il pregiudizio che potrebbero subire i ricorrenti, in conseguenza di una illegittima compressione del diritto di voto e della nomina di un organo amministrativo designato sulla base di una decisione invalida. Corrisponde, d’altronde, ad un interesse generale di ogni ente che la gestione avvenga nel rispetto delle disposizioni che l’ente stesso si è dato al fine di garantire il confronto democratico tra le diverse istanze operanti al suo interno. Al contrario, dalla sospensione della deliberazione della Commissione elettorale la fondazione non ricaverebbe alcun danno attesa la possibilità di attivazione dei meccanismi statutari per la sua valida sostituzione. Né rileva il prospettato “stallo” per la difficoltà di individuazione dei tre membri residui del Consiglio di Amministrazione in base alla parità di resti, risultando un problema di mero fatto, del tutto secondario al rispetto del diritto di voto e superabile mediante sistemi democratici che rispettino la proporzione delle forze in campo, tenendo peraltro conto che è stato anche richiesto un parere pro veritate proprio per far fronte ad una problematica che si era già paventata.

Appaiono, quindi, sussistenti allo stato i presupposti per disporre la sospensione cautelare degli effetti della delibera con cui la Commissione elettorale della fondazione Enasarco, previa esclusione del voto del Nesta, ha proclamato gli eletti in data 28/12/2020. Le spese del procedimento cautelare vanno rimesse alla sentenza di merito”.

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