Rivoluzione ISVAP: per le RCA maggiore trasparenza

Con il Regolamento n. 23 del 9 maggio 2008 l’istituto presieduto da Giancarlo Giannini prevede nuovi e specifici obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.

In dettaglio gli obblighi a carico dell’intermediario riguardano in particolare l’informativa sulla provvigione percepita dall’impresa. Ossia secondo quanto contenuto nella sezione II del regolamento gli intermediari saranno obbligati ad affiggere nei propri locali una informativa sulla misura delle provvigioni percepite. La stessa informativa dovrà essere inserita in un documento ad hoc rilasciato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Per assolvere questa nuova incombenza, in un’ottica di contenimento dei relativi oneri, gli intermediari potranno utilizzare la documentazione precontrattuale introdotta dal precedente Regolamento emanato dall’ISVAP ossia quello n. 5/2006 in materia di intermediazione. In questo modo non dovranno redigere nuovi documenti. La trasparenza sulle provvigioni percepite dagli agenti assicurativi riprende quanto epresso dalla legge 248/2006, che prevede la confrontabilità delle provvigioni che gli intermediari percepiscono dalle diverse imprese con le quali operino.

Inoltre, nel caso in cui la vendita del prodotto avvenga attraverso una filiera articolata di intermediari, la misura della provvigione da indicarsi è quella riconosciuta all’intermediario che opera per la distribuzione in virtù di un rapporto diretto con l’impresa.

Il regolamento, infatti, ritiene che tale soluzione sia quella che meglio coniughi l’interesse del consumatore a conoscere la parte del premio imputabile a titolo di compenso con la trasparenza del mercato. Soltanto così il consumatore può confrontare correttamente i prodotti offerti dal mercato.

Il Regolamento disciplina, altresì, gli obblighi di trasparenza e informativa in relazione alla polizza, che dovrà contenere gli stessi elementi di dettaglio relativi alla composizione del premio riportati nel preventivo. In relazione ai contratti con clausola di tacito rinnovo, la stessa indicazione dovrà essere contenuta nelle quietanze di rinnovo della polizza. Manca poco per potersi adeguare.

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