Nuovi obblighi, oscuri

Il Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, ha modificato la disciplina antiriciclaggio dando attuazione alla direttiva comunitaria 2005/60/CE.

Tra le novità introdotte dal decreto assumono particolare rilevanza gli obblighi di adeguata verifica da parte della clientela previsti per gli intermediari finanziari (quali la banche, le SIM, le SGR e le imprese di assicurazione) e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (i promotori finanziari, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria e gli intermediari assicurativi).

Detti obblighi, oltre a contemplare come in passato l’identificazione del cliente sulla base di idonei documenti ovvero di dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, prevedono ora la necessità di identificare l’eventuale titolare effettivo del rapporto accertandone l’identità, l’acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo e lo svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo. L’identificazione del titolare effettivo potrebbe tuttavia rivelarsi operazione tutt’altro che agevole.

In base alla definizione fornita dall’art. 1, lett u) del decreto, “titolare effettivo” è “la persona o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività” individuate sulla base di criteri indicati nell’allegato tecnico al decreto.
Nel caso in cui il soggetto che formalmente accende il rapporto continuativo o pone in essere pone in essere una movimentazione finanziaria superiore a 15.000 euro sia una persona fisica soltanto le informazioni rese dal titolare apparente potranno consentire all’intermediario di risalire al titolare effettivo.

Va osservato in proposito che l’art. 21 del Decreto prevede espressamente l’obbligo del cliente di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, precisando inoltre che ai fini della identificazione del titolare effettivo, i clienti devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza. Qualora il titolare apparente sia una società o un’entità giuridica (quali le fondazioni e i trust) l’accertamento deve essere effettuato sulla base di precisi criteri dettati dall’allegato tecnico. Nel caso di società sono considerati titolari effettivi le persone fisiche che possiedono, direttamente o indirettamente, una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale, ritenendosi soddisfatto tale criterio ove la partecipazione corrisponda al 25% più uno del capitale sociale; sono altresì considerati titolari effettivi le persone fisiche che a prescindere dalla quota di capitale detenuta esercitano in altro modo il controllo sulla società.

Con riferimento ai rapporti intestati a società fiduciarie vi è da chiedersi se gli intermediari finanziari siano tenuti a identificare i fiducianti considerato che le società fiduciarie sono già destinatarie degli obblighi di identificazione dei propri clienti.

Ai sensi dell’art. 22 del Decreto gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti acquisiti dopo l’entrata in vigore del Decreto, nonché alla clientela già acquisita in precedenza, previa valutazione del rischio presente; gli intermediari devono pertanto analizzare i vecchi rapporti e stabilire, in base alle informazioni in proprio possesso, se il profilo di rischio del cliente richieda l’acquisizione di ulteriori elementi informativi relativi al titolare effettivo del rapporto e sulla natura e lo scopo del rapporto.

E’ auspicabile che nel più breve tempo possibile vengano emanate dalle Autorità competenti i provvedimenti attuativi del Decreto al fine di fornire agli operatori le indicazioni operative indispensabili per una corretta applicazione della nuova disciplina.

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