Promotore vs consulente, la genesi di una scelta obbligata

Di seguito un comunicato di Manlio Marucci, presidente di Federpromm:

“A conclusione delle precedenti riflessioni da me avanzate sul dibattito ancora aperto circa le varie definizioni attribuite alla figura del consulente finanziario, già “promotore finanziario” per un lungo corso di storia del settore, ritengo – per obiettività di giudizio e di analisi socio-politica – sia utile richiamare l’attenzione alle dinamiche e alle argomentazioni metodologiche sostenute nei suoi aspetti sostanziali dalla posizione assunta nel lontano 1985 dalla Consob sulla nascita di tale figura professionale. Autorità di Vigilanza che, a seguito della legge istitutiva della stessa Commissione del 1974,la n.216 si poneva con un assetto organizzativo e di poteri di controllo sui mercati finanziari ancora in formazione, vista la struttura dei nuovi regolamenti e leggi in attuazione ai modelli di funzionamento dei mercati dei capitali dei paesi più avanzati.

Richiamare quindi lo status, ovvero l’ordinamento professionale della categoria prima del varo della legge n.1/91 istitutiva dell’albo dei PF, è utile ai fini di inquadrare correttamente il problema e una volta per tutte rendere giustizia al riconoscimento etico, professionale e sociale della figura del Consulente Finanziario, indipendentemente dalle specificità collaterali susseguitesi con l’attribuzione di diversi appellativi già precedentemente richiamati in altri interventi.

Le delibere che, a torto o a ragione, sono in qualche modo sottoposte al giudizio critico e valutativo espresso non solo dagli addetti ai lavori furono varate dalla Consob nel lontano 1985: la n. 1739 e la n.1830, rispettivamente del 10 luglio e 12 settembre dello stesso anno (G.U. n.170 e n.278/85). Ed è infatti, in applicazione della stessa legge n216/74 che la Consob – senza prevederne i conseguenti risvolti – ritenne che “i soggetti incaricati di promuovere il collocamento di prodotti finanziari e di investimento” dovevano essere configurati e assimilati agli “Agenti di commercio o di Assicurazione o dei Brokers”.

Con tali provvedimenti impositivi quindi la stessa Autority di vigilanza stabilì che gli incaricati da parte di una società dovevano avere: a) i requisiti soggettivi minimi; b) le norme di comportamento da tenere nel rapporto con la clientela; c) la natura e il tipo di rapporto lavorativo.

Relativamente all’attività di lavoro autonomo , la stessa Consob – pretendendo l’obbligo di iscrizione al ruolo agenti di commercio o all’albo degli assicuratori – fissava dei paletti e dettava precise condizioni al che avrebbero salvaguardato, oltre la tutela del pubblico risparmio, le società autorizzate al collocamento da eventuali contenziosi di lavoro.

I prerequisiti sostanziali dell’iscrizione ad un ruolo quale quello degli agenti di commercio o all’albo degli assicuratori, non modificava tuttavia lo “status” in capo al consulente finanziario potendo questi sempre dimostrare che il rapporto con la società autorizzata alla sollecitazione del pubblico risparmio non derivava né da un contratto di agenzia commerciale né da un atto negoziale consensuale qual è appunto il rapporto di mediazione.

E’ utile ricordare che la questione allora fu ampiamente portata all’attenzione sia della Magistratura ordinaria che delle Istituzioni le quali affrontando il problema alla luce di fatti determinatisi con l’applicazione di tali provvedimenti – anche e soprattutto sotto il profilo della previdenza obbligatoria – misero in evidenza le contraddizioni emerse con tali provvedimenti. In proposito è utile richiamare la Circolare n.291772/ 1994 dell’Eneac del Ministero dell’industria e la Circolare Inps n.134/1994, nonché la sentenza n.256/95 del Pretore di Livorno passata in giudicato fino al varo della legge 262/96.

La storia successiva che ha riguardato l’iter di formazione della figura del Consulente finanziario, del suo formale riconoscimento sia sul piano giuridico-normativo, che sul fronte del suo status e ruolo professionale, è stata indubbiamente oggetto di attenzione su svariati campi di interesse che lascio alla riflessione di ognuno con la consapevolezza che è arrivato il momento storico per convalidare e rendere formalmente accettabile e ricco di contenuti il profilo professionale – finalmente – del CF”.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!