Tra gli strumenti finanziari sicuramente più discussi in Italia troviamo le cosiddette polizze unit linked. I dubbi che le hanno coinvolte nel corso degli anni riguardavano essenzialmente la definizione della loro natura, essendo de facto una sorta di “ibrido” tra un prodotto assicurativo e uno finanziario. A tal proposito la stessa giurisprudenza ha avuto i suoi contrasti: se nel 2018 la Corte di Cassazione in una sentenza aveva equiparato i prodotti del ramo III ai contratti di investimento, lo scorso maggio la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha chiarito che, a livello tributario, sulle polizze unit-linked si applica il regime dei contratti assicurativi e non quello degli strumenti finanziari.
Una sentenza importante se si pensa che unit-linked sono spesso utilizzare per finalità di pianificazione successoria, consentendo il differimento delle imposte sui redditi e di bollo al momento del riscatto o della successione. E sono inoltre escluse dall’asse ereditario.
Se la diatriba interpretativa sembra per ora essere stata risolta, permangono ancora i dubbi da parte dell’opinione pubblica sull’effettiva convenienza di questi strumenti, con fazioni divise in chi le appoggia con fiducia (proprio in virtù dei vantaggi fiscali sopracitati) e chi invece le evita come la peste (per la rischiosità poco affine alla filosofia assicurativa classica e per i costi spesso elevati). E voi, cari consulenti, da che parte state? Scriveteci la vostra opinione, anche in maniera anonima, a [email protected], saremo felici di pubblicarla.