Consulenti, al via l’esonero contributivo Inps

Come riporta il sito di Anasf, è partito l’esonero contributivo che coinvolge anche i consulenti finanziari. Per richiederlo c’è tempo sino al 30 settembre, di seguito il dettaglio.

L’ultima Legge di Bilancio (n. 178/2020), ha istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali da parte dei lavoratori autonomi iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza. La dotazione complessiva, per il 2021, è di 2.500 milioni di euro.

Requisiti. Gli interessati all’esonero devono aver:

  • percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33%o rispetto a quelli dell’anno 2019.

Inoltre, per tutto il periodo in cui sono esonerati dal pagamento dei contributi, i lavoratori autonomi non devono risultare titolari di un contratto di lavoro subordinato, né pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità.

È poi necessario che i destinatari soddisfino il requisito di regolarità contributiva (il cosiddetto Durc in corso di validità), la cui verifica avverrà nel mese di marzo 2022.

Nella circolare 124/2021 l’istituto di previdenza puntualizza che per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome (artigiani ed esercenti attività commerciali), il reddito è individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, trasmessa agli uffici finanziari entro il termine ordinario o entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero.

Misura. L’esonero contributivo parziale per l’anno 2021 (parziale perché non riguarda gli eventuali premi Inail) spetta, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Per gli iscritti alla gestione commercianti, l’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale previsti dalla legge (n. 233/1990), e si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero. Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di pagamento abbia scadenza entro il 31 dicembre 2021 e limitatamente agli importi dovuti per l’anno 2021. Non è pertanto oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021. Inoltre, sono esclusi gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, di competenza di annualità pregresse.

L’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore iscritto e presente nel nucleo aziendale alla data del 1° gennaio 2021. Per ciascun lavoratore e collaboratore familiare è previsto il riconoscimento dell’esonero nel limite massimo individuale di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

La richiesta. La domanda deve essere presentata, entro il 30 settembre, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione nel sito internet dell’ente, accedendo al Cassetto previdenziale. Pertanto, per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il seguente percorso: Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20 -22 bis L.178/ 2020”.

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