Consulenti, l’ombra della risoluzione per chi non ha il green pass

Consulenti e green pass, un tema sicuramente poco discusso ma che l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore ci aiuta a trattare grazie a un focus dedicato ai lavoratori autonomi. Ebbene a emergere è un’ipotesi che potrebbe preoccupare chi è sprovvisto del certificato verde: un tema poco trattato: gli autonomi sprovvisti di green pass (come i consulenti finanziari) che svolgono la loro attività all’interno di agenzie o negozi finanziari rischiano la risoluzione del loro contratto se non si adeguano. Mentre i lavoratori subordinati non rischiano il licenziamento, la mancata presenza di un autonomo potrebbe renderlo di fatto inadempiente. Ma vediamo il dettaglio dell’ipotesi, citando direttamente la fonte dell’analisi.

Come spiega Aldo Bottini “I lavori autonomi che operano in coordinamento con l’organizzazione del commitente, e che quindi accedono per lo svolgimento della prestazione ai luoghi di lavoro del committente, si trovano in una situazione in fondo non del tutto dissimile da quella del lavoratore dipendente. Possono (anzi devono) essere controllati all’accesso, posto che per espressa disposizione legislativa il controllo si estende a chi accede anche sulla base di contratti esterni. Non possono quindi accedere per svolgere la prestazione (o quantomeno una parte di essa) con la conseguenza, in primo luogo, che il committente è liberato dalla controprestazione, cioè dal pagamento del compenso. A differenza però del lavoratore subordinato, che non può essere licenziato, il collaboratore autonomo potrebbe vedersi risolvere il contratto per inadempimento, ovvero subire un recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione, qualora la situazione si protragga per un significativo lasso temporale, Situazione simile potrebbe indirettamente verificarsi per gli agenti, sui quale incombe l’obbligo di promuovere presso i clienti la conclusione dei contratti. Qualora l’agente non fosse in grado di operare senza la visita dei clienti e quindi l’accesso ai loro uffici o stabilimenti, e ciò non fosse possibile per un consistente periodo di tempo, l’agente potrebbe trovarsi in una situazione di inadempimento o di impossibilità di rendere la prestazione, con le medesime conseguenze sopra ipotizzate”.

Mentre, “resterebbe escluso dall’obbligo solo il lavoro che si svolge all’interno della propria abitazione, sempre che non comporti l’accesso all’abitazione stessa di clienti, dipendenti o collaboratori”.

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