Consulenti finanziari, è tempo di green pass. Ecco cosa scrive una rete ai propri cf

Come riporta il portale Anasaf, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività lavorativa è svolta, di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass*). La disposizione prevista dal DL del 21 settembre 2021, n. 127 è rivolta non solo ai dipendenti privati ma anche ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, che rientrano tra i soggetti richiamati dalla norma. Pertanto i consulenti finanziari che accederanno agli uffici del proprio intermediario saranno tenuti a esibire la certificazione verde su richiesta degli incaricati che l’intermediario stesso individuerà.

Le nuove disposizioni non si applicano ai consulenti finanziari esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Nel caso in cui il consulente finanziario abbia dei dipendenti sarà tenuto, ai fini dell’accesso degli stessi agli uffici di propria proprietà, a definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, per il controllo del green pass dei propri dipendenti, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento.

Una comunicazione che arriva dopo la circolare ad hoc di Assoreti dello scorso 13 ottobre. Qui di seguito invece vi riportiamo una comunicazione interna a una rete (indirizzata ai consulenti) relativa appunto all’obbligo di green pass e alle procedure da adottare.

Oggetto: emergenza epidemiologica da Covid-19 – introduzione dell’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro – questioni relative all’applicazione di tale obbligo ai consulenti finanziari agenti – decretolegge 21 settembre 2021, n. 127 (art. 3).

Con decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato in G.U., 21 settembre 2021, n. 226, è stato esteso a tutti i lavoratori del settore pubblico e del settore privato l’obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19 (green pass) per accedere al luogo di lavoro, salvo che abbiano un’idonea certificazione medica esonerativa. Si tratta di una misura di carattere temporaneo ed eccezionale che va ad aggiungersi a quelle già adottate per l’esercizio di specifiche professioni (come quella sanitaria) o per l’accesso a specifici luoghi (come quelli adibiti alla ristorazione o allo svolgimento di attività scolastiche ed universitarie) o per assistere a manifestazioni pubbliche.

Più in particolare, con riferimento al settore privato, l’art. 3 del decreto-legge n. 127/2021 ha aggiunto un art. 9-septies all’interno del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito in legge 17 giugno 2021, n. 87), con cui ha previsto che, partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 1, d.l. 23 luglio 2021, n. 105), chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è obbligato, ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19, rilasciata al ricorrere delle situazioni individuate dall’art. 9 del citato d.l. n. 52/2021, così come integrato dall’art. 5, d.l. n. 127/2021 (vaccinazione contro il SARS-CoV-2, guarigione dall’infezione da SARS-CoV2 o effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare) . Sono escluse anche in questo caso dall’obbligo di esibizione della certificazione verde le persone riconosciute esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica .

Ai datori di lavoro privati è fatto corrispondente obbligo di verificare il green pass, o la certificazione medica esonerativa, e di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative con cui procedere a tale verifica, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che il controllo sia effettuato al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando al contempo “con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni” (art. 9-septies, commi 4 e 5, d.l. n 52/2021). Ai sensi, in particolare, del comma 5 da ultimo citato, la verifica del green pass dovrà essere effettuata usando l’App ufficiale “VerificaC19”, scaricabile gratuitamente su un dispositivo mobile e realizzata in modo da mantenere secretati i dati sulla salute dell’interessato .

In ogni caso, l’inosservanza della disciplina in materia di green pass è punita dal Prefetto con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 400 euro a un massimo di 1.000 euro nel caso in cui la violazione sia commessa dal datore di lavoro che non abbia effettuato le prescritte verifiche o adottato le richieste misure organizzative, e da un minimo di 600 euro a un massimo di 1.500 euro nel caso in cui la violazione sia commessa da qualsiasi lavoratore che acceda al luogo di lavoro in assenza del green pass (art. 9- septies, co. 8, 9 e 10, d.l. n. 52/2021, in combinato disposto con le norme sanzionatorie richiamate nel comma 9). Dal comma 8 citato vengono fatte comunque salve le conseguenze disciplinari applicabili ai lavoratori secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Tanto premesso, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della suddetta disciplina ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede operanti per conto dell’intermediario in virtù di un contratto di agenzia, distinguendosi secondo due casistiche:

1) che i consulenti finanziari operino in locali situati all’interno di una sede dell’intermediario preponente (ad esempio, presso un ufficio societario con dipendenti della società)

2) oppure in un ufficio dislocato fuori dalle sedi dell’intermediario.

Nel primo caso, essendo l’attività svolta presso i locali dell’intermediario preponente, grava su quest’ultimo l’obbligo di verificare il possesso del green pass da parte dei consulenti finanziari agenti alla stessa stregua di come tale obbligo viene adempiuto nei confronti del personale dipendente. Tale conclusione discende dall’art. 9-septies, co. 2, d.l. n. 52/2021, ai sensi del quale “la disposizione di cui al comma 1” – ossia, l’obbligo di esibire a richiesta il green pass – “si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni” .

In merito al secondo caso, negli uffici dei consulenti finanziari la situazione è invece diversa. Tali uffici, anche quando fossero concessi in godimento ai consulenti finanziari agenti dall’intermediario preponente mediante un contratto di locazione o di comodato, rientrano comunque nella disponibilità giuridica dei consulenti medesimi, quale luogo ove essi esercitano autonomamente la propria attività e su cui pertanto non si estende la “giurisdizione” dell’intermediario, se non per gli aspetti inerenti all’esecuzione dei controlli prescritti dalla disciplina di settore per la differente finalità di tutela del risparmio. Pertanto, è da ritenersi che gravi sui medesimi consulenti finanziari l’incombenza di richiedere il green pass a tutti coloro che prestano la loro attività lavorativa all’interno dell’ufficio. Ne consegue che graverà su tali consulenti finanziari il dovere di disporre altresì, entro il 15 ottobre 2021, le misure organizzative idonee ad accertare il possesso di un valido green pass da parte dei consulenti medesimi e degli altri loro eventuali collaboratori e di procedere alla nomina formale della persona responsabile delle procedure di verifica del green pass, individuabile nel titolare dell’ufficio ovvero in altra persona designata concordemente dai consulenti finanziari, eventualmente anche al di fuori della loro cerchia. Persona che, in caso di accertamento della violazione dell’obbligo di esibizione del green pass, dovrebbe anche comunicare i relativi atti alla Prefettura, ai sensi del citato art. 9-septies, comma 10, d.l. n. 52/2021. Rimane fuori dall’obbligo di esibizione del green pass il consulente finanziario agente che abbia posto il domicilio presso la propria abitazione o in un ufficio in cui non vi sia alcuna altra persona eccetto lui che svolga attività lavorative. L’esibizione del green pass è, infatti, un adempimento che presuppone la presenza almeno di un’altra persona cui demandare l’effettuazione del controllo, a tutela della salubrità di un ambiente in cui coesistano più lavoratori; mentre nel caso del lavoratore solitario l’obbligo si ridurrebbe ad un inutile esercizio di autoverifica del green pass.

Ciò posto, occorre ancora considerare che anche i consulenti finanziari che abbiano il domicilio fuori dalle sedi dell’intermediario preponente possono avere necessità di recarsi in tali sedi per adempiere alle incombenze del loro ufficio. Essi, infatti, possono essere chiamati a partecipare ad incontri formativi o di altra natura che si tengono normalmente presso la sede centrale dell’intermediario preponente o in altro luogo, comunque di pertinenza di detto intermediario. In tal caso si ritiene che i consulenti finanziari abbiano l’obbligo di esibire il green pass all’intermediario, tornando applicabile la norma sopra ricordata che estende tale obbligo “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1”. E ad analoga conclusione sembra doversi pervenire, in forza di questa norma, anche quando il consulente finanziario agente si rechi in un’agenzia bancaria per compiere operazioni per conto del cliente, nell’esercizio, dunque, della sua attività professionale .

In conclusione, si rileva comunque che, come già sopra accennato, l’eventuale accesso all’agenzia/ufficio (o presso il proprio ufficio) da parte del consulente finanziario agente privo di green pass dovrebbe essere comunicato alla Prefettura, a cura del soggetto incaricato dell’accertamento e della contestazione della violazione, ai fini dell’applicazione della menzionata sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro Sono poi fatte salve dal comma 8 le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di settore: norma, questa, che sembra legittimare l’adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell’intermediario preponente nei confronti dei consulenti finanziari agenti che dovessero violare il divieto di accesso nei luoghi di lavoro senza green pass. Per completezza, può essere ancora utile rilevare, da un canto, che l’obbligo del consulente finanziario di esibire il green pass si applica nei luoghi di lavoro, per cui egli non è tenuto ad esibire il green pass quando si reca a far visita al cliente a domicilio, e, d’altro canto, che l’obbligo di esibizione del green pass nei luoghi di lavoro si applica al consulente finanziario e alle altre persone che svolgono ivi un’attività lavorativa, senza estendersi anche ai clienti. Si rimane a disposizione per eventuali integrazioni e/o chiarimenti e si inviano cordiali saluti. 

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