Consulente sconfitto da Ocf in tribunale. Ora dovrà pagare 8000 euro

Lo scorso giugno 2021 vi avevamo dato notizia (leggi qui) della “battaglia legale” che vedeva coinvolti un consulente finanziario e l’Ocf. Alla base della contesa il fatto che il professionista aveva deciso di mettere in dubbio la legittimità del potere sanzionatorio dell’Organismo di Vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari.

La tesi del consulente si basava sulla presunta violazione dell’art. 67 della direttiva n.65/2014 MiFID II, il quale impedirebbe che un’associazione di tipo privato svolga funzioni discrezionali come la vigilanza e che eserciti poteri pubblici quale quello sanzionatorio nei confronti dei membri di un albo pubblico; e l’Ocf, recita l’articolo 1 dello statuto, è un’associazione di carattere privato con personalità giuridica.

La Corte d’appello di Bologna ha però rigettato il ricorso del professionista affermando che  “anche la MiFID II esclude dal proprio ambito la regolamentazione delle condizioni per lo svolgimento dell’attività di offerta fuori sede degli agenti collegati, occupandosi di essi soltanto allo scopo di assicurare che l’impresa di investimento li scelga nell’ambito di quelli iscritti a pubblici registri e li obblighi al rispetto delle regole che riguardano la propria attività”. La parte è stata quindi condannata a rifondere all’Organismo 8000 euro di spese. Qui di seguito vi proponiamo la sentenza integrale.

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