Consulenti: le sanzioni e la legittimità dell’Ocf

A cura di Fabrizio Tedeschi

I tribunali di Bologna e Torino hanno statuito la legittimità dei poteri sanzionatori in capo all’Ocf. La questione era insorta in merito all’applicazione della direttiva Mifid 2 così come recepita nell’ordinamento italiano. Essa prevede la possibilità di delegare poteri discrezionali delle autorità locali ad altre autorità escludendone i privati. L’Ocf è un’associazione di diritto privato e le sono stati delegati da Consob poteri discrezionali e sanzionatori, in contrasto con la direttiva. Entrambe le sentenze liquidano la questione affermando che la direttiva non si applica ai consulenti abilitati in quanto non sono imprese d’investimento, ma agenti collegati. A tal fine invocano il considerando 101 della Mifid 2: “Le condizioni per l’esercizio di attività al di fuori dei locali dell’impresa d’investimento (vendita porta a porta) non dovrebbero essere disciplinate dalla presente direttiva”.

Limitare l’attività dei consulenti abilitati alla vendita porta a porta è riduttivo. Escludendo questi ultimi dall’ambito Mifid in quanto agenti collegati, secondo la motivazione di queste sentenze i consulenti autonomi e le Scf, che sono imprese d’investimento soggette a Mifid, dovrebbero, a contrariis, essere fuori dall’ambito di vigilanza discrezionale dell’Ocf. Il tribunale di Torino afferma invece che il potere sanzionatorio non è discrezionale. Su questo punto erra gravemente: l’art.180, par. 4 del regolamento intermediari indica letteralmente che l’Ocf, in luogo della sanzione ivi prevista, può disporre quella superiore o inferiore, usufruendo di un largo margine di discrezionalità. Il punto critico è che la legge italiana non è conforme alla direttiva. Occorre modificare la direttiva o la legge italiana

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!