Mifid 2, Consob punta alla razionalizzazione. Ecco cosa cambia

Consob ha comunicato la conclusione della pubblica consultazione (vedi Consob Informa” n. 6/22) e ha conseguentemente modificato con delibera n. 22430 del 28 luglio 2022 il Regolamento n. 20307 del 15 febbraio 2018, concernente la disciplina degli intermediari (“Regolamento Intermediari”), ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento domestico ai seguenti atti europei:

  • direttiva (UE) 2021/338 che, nell’ambito del Capital Markets Recovery Package, modifica MiFID II in materia di investor protection, trattando in particolare gli aspetti riguardanti la disclosure ai clienti sui costi e oneri degli strumenti finanziari e dei servizi d’investimento, i rendiconti periodici alla clientela, la valutazione di adeguatezza, le disposizioni applicabili alle controparti qualificate;
  • atti delegati di implementazione delle normative MiFID II, UCITS e IDD in tema d’integrazione della finanza sostenibile nella prestazione dei servizi d’investimento, nella distribuzione degli IBIP e nella gestione collettiva;
  • direttiva (UE) 2019/2034 che modifica MiFID II per quanto concerne la prestazione dei servizi di investimento da parte delle imprese non UE su esclusiva iniziativa dei clienti (c.d. reverse solicitation).

Con l’occasione, sono stati effettuati interventi di razionalizzazione e di semplificazione della disciplina vigente anche in relazione ai seguenti ulteriori ambiti:

  • i requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, al fine di fornire talune precisazioni in merito agli obblighi di conservazione documentale gravanti sugli operatori;
  • l’albo e le regole applicabili ai consulenti finanziari;
  • il procedimento di estensione dell’autorizzazione delle SIM allo svolgimento dei servizi di investimento, la gestione dell’albo previsto dall’art. 20 del TUF, nonché l’operatività transfrontaliera delle SIM.

In particolare, stando alla lettura del documento completo sulla relazione illustrativa degli esiti della consultazione, con riferimento alla disciplina in tema di requisiti di conoscenza e competenza del personale
degli intermediari (art. 78) e di albo e attività dei consulenti finanziari (Libro XI), gli interventi di modifica riguardano i seguenti ambiti:

-la decorrenza del termine quinquennale di conservazione della documentazione riguardante i requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale e i periodi di esperienza acquisiti dagli stessi, nonché della documentazione relativa all’attività di formazione e sviluppo professionale svolta (art. 78). A tal fine, la disposizione in esame viene integrata con un nuovo comma 5-bis volto a stabilire che tale termine decorre dalla cessazione del rapporto dell’intermediario con il membro del personale, in linea con l’analoga disciplina prevista per la distribuzione dei prodotti assicurativi;

– la pubblicità offerta dall’albo unico dei consulenti finanziari (artt. 139 e 146). Le modifiche apportate mirano a razionalizzare la tipologia delle informazioni pubblicate nel citato albo, ad esempio, eliminando le informazioni non reputate necessarie relative ai soggetti cancellati e introducendo ulteriori informazioni riferite ai soggetti iscritti, quali l’indirizzo di posta elettronica certificata;

– la procedura di cancellazione dall’albo per omesso pagamento del contributo di vigilanza (art. 152), che viene integrata con la previsione di una diffida trasmessa dall’OCF al consulente finanziario moroso, al fine di garantire adeguata informativa sulle conseguenze del mancato pagamento del contributo dovuto;

– gli obblighi di comunicazione dei consulenti finanziari nei confronti dell’Organismo (art. 153). Le modifiche, nell’ottica di garantire un pieno e tempestivo esercizio dell’azione di vigilanza dell’Organismo, integrano le prescrizioni relative al perimetro, alle modalità e alle tempistiche degli obblighi informativi dei soggetti iscrivendi e di quelli iscritti all’albo nei confronti dell’OCF;

– le regole di comportamento dei consulenti finanziari (artt. 159 e 162); al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa di riferimento, si introducono opportune precisazioni in ordine alla tipologia di compensi/somme che i consulenti finanziari non possono ricevere dai clienti;

– l’aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi (art. 164), in relazione al quale, in linea con la pertinente disciplina dei distributori di prodotti assicurativi e degli agenti e mediatori creditizi, si prevede che l’obbligo di aggiornamento decorra dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nella relativa sezione dell’albo;

– la disciplina delle informazioni che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono tenute a fornire ai clienti e ai potenziali clienti (artt. 170 e 171) per meglio precisare i relativi obblighi;

– la disciplina sanzionatoria (art. 180). Le modifiche apportate sono tese a rendere maggiormente proporzionato il trattamento sanzionatorio dei consulenti finanziari, nonché ad assicurare il costante allineamento della citata disposizione regolamentare alle previsioni della normativa primaria in ordine alla durata della sospensione sanzionatoria.

Qui di seguito invece riportiamo i riferimenti alle osservazioni che erano state proposte nel documento di consultazione da alcune realtà rappresentative del mondo dell’advisory italiano

Anasf (qui le osservazioni)

Assoreti (qui le osservazioni)

Ocf (qui le osservazioni)

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