Poste vs cliente, una singolare sentenza

Semplice, ma piuttosto singolare la motivazione della decisione del giudice di pace di Varallo in merito a una lite tra un cliente e Poste Italiane sulla vexata quaestio dei buoni postali fruttiferi recanti una modifica con un semplice timbro. Il giudice prende atto della decisione favorevole al cliente da parte dell’Abf, ma non basa la sua decisione sulle prove e motivazione di quel “lodo”, bensì si appella al fatto che l’intermediario non abbia provveduto ad adempiere al pagamento di quanto richiesto dal cliente. In breve, la sanzione morale della pubblicità del mancato rispetto della decisione dell’Abf diviene prova della ragione del cliente e del torto dell’l’intermediario. Assolutamente singolare e priva di ogni nesso logico. Con ogni probabilità la decisione è giusta o, se si preferisce, equa, ma è totalmente errata nella sua motivazione. In primo luogo l’Abf non può imporre pagamenti a nessuno e quindi la violazione del lodo può costituire un atteggiamento non etico ma non antigiuridico. In secondo luogo il mancato pagamento di un danno, non costituisce prova del danno stesso. A maggior ragione nel caso di specie poiché la decisione dell’Abf è un’obbligazione solo morale non vincolante. Quello che può essere posto a base della decisione di un giudice è solo la prova. Questa può essere costituita dalla decisione motivata dell’Abf, ma soprattutto dalla documentazione che è stata prodotta nel corso dell’arbitrato e che dev’essere riproposta in giudizio per il vaglio del magistrato

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