Retrocessioni in salvo, la Ue sceglie la soluzione soft

Inducement vietati solo per le operazioni in regime di executrion only, cioè quando il risparmiatore non riceve attività di consulenza e l’intermediario si limita a eseguire i suoi ordini

Come tutti si aspettavano, l’Ue ha scelto la soluzione soft e non ha vietato le commissioni di retrocessione e gli inducement, cioè le fee e gli incentivi che chi fabbrica prodotti finanziari paga agli intermediari che li distribuiscono, comprese le reti dei consulenti. La Commissione di Bruxelles ha adottato un pacchetto di misure (Eu Retail Investment Strategy), accantonando l’intenzione originaria di abolire totalmente questo tipo di fee, vietandole  soltanto in regime di execution only, cioè quando il risparmiatore non riceve attività di consulenza e l’intermediario si limita a eseguire i suoi ordini. La retromarcia era stata del resto già preannunciata alla fine di aprile:  “A conti fatti, abbiamo ascoltato coloro che ci hanno detto che un divieto totale sugli incentivi potrebbe essere troppo dirompente in questa fase”, ha dichiarato nelle scorse settimane Mairead McGuinness, commissario europeo per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’unione dei mercati dei capitali. Nelle scorse settimane McGuiness aveva annunciato anche che ci saranno maggiori obblighi di trasparenza per chi colloca prodotti finanziari e  “ci sarà una forte clausola di revisione” (fra tre anni la Commissione farà una verifica, al termine della quale deciderà nuovamente sul da farsi). “E questo ci permetterà di introdurre un divieto totale di inducement in una fase successiva, se necessario”, ha detto nelle scorse settimane  McGuinness. La partita dunque non è chiusa del tutto ma, per un po’ di anni, le retrocessioni sono in salvo. Le misure adottate oggi, si dividono principalmente in 8 punti (si veda il comunicato sotto) hanno l’obiettivo di aumentare la trasparenza dei prodotti finanziari, la comparabilità dei costi e la cooperazione tra le autorità di vigilanza. Anche quando saranno consentiti, gli inducement saranno però soggetti a maggiori obblighi di trasparenza e di informazione dei clienti da parte dei consulenti finanziari. Ci dovrà essere, insomma, una maggiore esplicitazione dei conflitti di interesse da parte dei financial advisor.

 

Ma ecco il testo tradotto in italiano del comunicato diffuso oggi sulla Eu Retail Investment Strategy

La Commissione ha adottato oggi un pacchetto sugli investimenti al dettaglio che pone gli interessi dei consumatori al centro degli investimenti al dettaglio. L’obiettivo è quello di mettere gli investitori al dettaglio (cioè gli investitori “consumatori”) in condizione di prendere decisioni di investimento in linea con le loro esigenze e preferenze, garantendo loro un trattamento equo e la dovuta protezione. Ciò rafforzerà la fiducia degli investitori al dettaglio, che potranno investire in modo sicuro nel loro futuro e trarre pieno vantaggio dall’Unione dei mercati dei capitali dell’UE. Uno dei tre obiettivi chiave del Piano d’azione 2020 della Commissione per l’Unione dei mercati dei capitali era quello di rendere l’UE un luogo ancora più sicuro per gli investimenti a lungo termine dei cittadini. Il pacchetto odierno mira a raggiungere questo obiettivo e a incoraggiare la partecipazione ai mercati dei capitali dell’UE, che tradizionalmente è stata inferiore a quella di altre giurisdizioni, come gli Stati Uniti, anche se gli europei hanno tassi di risparmio molto elevati. Il potenziamento dell’Unione dei mercati dei capitali è anche un mezzo essenziale per incanalare i finanziamenti privati nella nostra economia e per finanziare le transizioni verdi e digitali.

Il pacchetto comprende misure ambiziose e di ampio respiro per:

  • Migliorare il modo in cui vengono fornite agli investitori al dettaglio le informazioni su prodotti e servizi di investimento, in modo più significativo e standardizzato, adattando le regole di divulgazione all’era digitale e alle crescenti preferenze degli investitori in materia di sostenibilità;
  • Aumentare la trasparenza e la comparabilità dei costi richiedendo l’uso di una presentazione e di una terminologia standard sui costi. Ciò garantirà che i prodotti d’investimento offrano un reale rapporto qualità-prezzo agli investitori al dettaglio;
  • Garantire che tutti i clienti al dettaglio ricevano almeno annualmente una visione chiara della performance d’investimento del loro portafoglio;
  • Affrontare i potenziali conflitti d’interesse nella distribuzione dei prodotti d’investimento vietando gli incentivi per le vendite “execution-only” (cioè quando non viene fornita alcuna consulenza) e garantendo che la consulenza finanziaria sia allineata con i migliori interessi degli investitori al dettaglio. Saranno inoltre introdotte salvaguardie più rigorose e trasparenza laddove gli incentivi sono consentiti;
  • Proteggere gli investitori al dettaglio da un marketing fuorviante, assicurando che gli intermediari finanziari (cioè i consulenti) siano pienamente responsabili dell’uso (e dell’uso improprio) delle loro comunicazioni di marketing, anche quando sono effettuate tramite i social media, o tramite celebrità o altre terze parti che remunerano o incentivano.
  • Mantenere elevati standard di qualificazione professionale per i consulenti finanziari. Mettere i consumatori in condizione di prendere decisioni finanziarie migliori, incoraggiando gli Stati membri ad attuare misure nazionali che possano sostenere l’alfabetizzazione finanziaria dei cittadini, indipendentemente dalla loro età e dal loro background sociale ed educativo.
  • Ridurre gli oneri amministrativi e migliorare l’accessibilità di prodotti e servizi per gli investitori al dettaglio sofisticati, rendendo più proporzionati i criteri di idoneità per diventare un investitore professionale.
  • Rafforzare la cooperazione in materia di vigilanza per agevolare le autorità nazionali competenti e le autorità europee di vigilanza nel garantire che le norme siano applicate correttamente ed efficacemente in modo coerente in tutta l’UE e nel combattere congiuntamente le frodi e le pratiche scorrette.

Il pacchetto odierno ha una portata ampia e riguarda l’intero percorso di investimento del consumatore. Si compone di una direttiva di modifica, che rivede le norme esistenti contenute nella direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), nella direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD), nella direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), nella direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD) e nella direttiva sull’accesso e l’esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), nonché di un regolamento di modifica, che rivede il regolamento sui prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP).

 

Il contesto

Le norme di protezione degli investitori sono attualmente stabilite in strumenti legislativi specifici per il settore, tra cui la MiFID, il regolamento PRIIPs, la direttiva OICVM, la direttiva AIFMD, la direttiva Solvency II e la direttiva IDD. Le norme possono differire da uno strumento finanziario all’altro e talvolta possono essere incoerenti, rendendo i requisiti cumulativi confusi per gli investitori al dettaglio. Allo stesso tempo, la digitalizzazione ha portato a cambiamenti nei modelli di distribuzione e a nuove forme di commercializzazione degli strumenti finanziari verso i clienti al dettaglio. Nel corso degli ultimi tre anni, la Commissione ha raccolto le prove su cui basare le proposte odierne, tra cui uno studio approfondito sulle principali questioni relative agli investitori al dettaglio (informazioni, consulenza, incentivi, idoneità), ampie consultazioni pubbliche, richieste di consulenza da parte delle autorità di vigilanza europee e numerosi contatti con le parti interessate.

CLICCA QUI PER VEDERELA CONFERENZA STAMPA SULLA EU RETAIL INVESTMENT STRATEGY 

 

 

 

 

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