Più precisamente la holding nv non ha segnalato la c.d. “gamba 2” delle operazioni in derivati eseguite per conto di clienti-persone fisiche. In altri termini, mentre la holding trasmetteva al Trade Repository i dati relativi alla parte dell’operazione conclusa con le controparti di mercato (CCP o clearing member – c.d. “gamba 1” dell’operazione), altrettanto non faceva con riferimento alla cessione ai clienti persone fisiche dei contratti in derivati ETD stipulati per loro conto (c.d. gamba 2). Rilevato, inoltre, che la holding ha omesso di segnalare le valutazioni giornaliere e le garanzie di cui all’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 104/2017.
Qui potete trovare il testo completo della delibera.